Verifiche degli impianti elettrici: nuove disposizioni modificano il DPR 462/2001
La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato Il Decreto Milleproroghe 2020 – Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162 – che fornisce “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.
Il Decreto apporta importanti modifiche al D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
L’articolo 36 – Informatizzazione INAIL inserisce, dopo l’articolo 7 del citato D.P.R. n. 462/2001, l’art. 7-bis portando tre importanti novità nell’ambito delle verifiche degli impianti elettrici:
- Banca dati informatizzata
- comunicazione all’INAIL
- tariffe
In ottica di diffusione delle tecnologie digitali tra imprese e pubblica amministrazione, INAIL predisporrà una banca dati informatizzata delle verifiche di cui al D.P.R. n. 462, vincolando i datori di lavoro a trasmettere ad Inail il nominativo dell’organismo a cui ha affidato la verifica.
In questo modo, così come avvenuto con CIVA per gli apparecchi di sollevamento e gli apparecchi a pressione, sarà possibile monitorare attraverso il portale che il datore di lavoro risponda all’obbligo di verifica degli impianti elettrici.
Stime ottimistiche affermano che siano sottoposti a verifica solo il 5% degli impianti che ne avrebbero obbligo, con le relative conseguenze a livello di mancata tutela dell’incolumità dei lavoratori da infortuni, mortali e invalidanti, legati al rischio elettrico.
Da maggio 2019 il portale CIVA di Inail funge da banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento e a pressione. La banca dati delle verifiche sugli impianti elettrici potrà essere implementata all’interno dello stesso applicativo.
Il Decreto prevede inoltre che gli organismi incaricati siano obbligati a versare una percentuale del 5% all’INAIL sulla tariffa delle verifiche.
A tutela di un versamento uniforme è stata decisa l’adozione di un tariffario nazionale unico, individuato nel tariffario nazionale adottato dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ora INAIL) con Decreto del presidente ISPESL del 7 luglio 2005 pubblicato sulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2005.
Fonte: Gazzetta Ufficiale – Relazione illustrativa