Piano Transizione 5.0: in arrivo decreto attuativo per innovazione e sostenibilità

Lo scorso 11 giugno è stata diffusa la bozza del testo del decreto attuativo della misura Transizione 5.0, contenente una serie di precisazioni e chiarimenti ulteriori in ordine alle modalità applicative dell’agevolazione. In attesa della pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo vediamo quali sono le novità più rilevanti inserite nella bozza. 

 

Vincoli e criteri di ammissibilità 

I progetti di innovazione ammissibili  dovranno avere come oggetto investimenti messi in atto in uno o più di un bene materiale nuovo strumentale tra quelli indicati nella legge di bilancio del 2017, in particolare nelle norme che avevano definito il piano Industria 4.0. La bozza del decreto attuativo diffusa nei giorni scorsi conferma i criteri chiave per accedere al credito d’imposta: gli investimenti devono portare a una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva interessata di almeno il 3%. Se calcolata sui processi, invece, la riduzione non deve essere inferiore al 5%

Il limite massimo annuale per singolo beneficiario è fissato a €50 milioni con i seguenti scaglioni:

  • fino al 35% per investimenti fino a €2,5 mln,
  • fino al 15% per investimenti tra €2,5 e €10 mln,
  • fino al 5% per investimenti oltre i €10 mln (con tetto dell’agevolazione a €50 mln).

Tra le novità, c’è il vincolo di poter accedere alle agevolazioni solo per un progetto alla volta. I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui all’articolo 12, comma 10, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 12, comma 7. 

 

Scadenze e tempistiche: alcuni chiarimenti del decreto

Il decreto attuativo chiarisce che, per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per l’anno in corso, si considerano completati anche i progetti il cui ultimo investimento è effettuato entro il 30 aprile 2025, a patto che al 31 dicembre 2024 sia stato versato un acconto almeno del 50% del valore dell’investimento.

 

Gli esclusi dal credito

Dal testo, tra l’altro, si evince con chiarezza il perimetro degli esclusi dalla agevolazione.

Nello specifico vengono escluse le seguenti casistiche:

  • imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
  • progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se: 

    • l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente; 
    • sono previsti meccanismi, incluso l’adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.
  • per il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (ex art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020), vengono esclusi dall’agevolazione i progetti di innovazione destinati a:
    • attività direttamente connesse ai combustibili fossili 
    • attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
    • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico
    • attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 

Le ultime 4 fattispecie presentano però alcune eccezioni indicate nell’art. 5 della bozza.

 

I prossimi step

Entro giugno si prevede la pubblicazione del Decreto attuativo con linee guida dettagliate che forniranno ulteriori chiarimenti su come accedere agli incentivi e rispettare i criteri del piano. Inoltre, è prevista l’apertura della piattaforma del GSE che faciliterà la gestione delle domande e l’assegnazione dei fondi.

L’attuale bozza dovrà ora passare al vaglio del ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

 

Bozza Decreto Attuativo L. 56 e D.L. 19

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