
Economia circolare: l’Italia è prima in Europa secondo il Circular Economy Network
Condividiamo il rapporto 2024 curato dal Circular Economy Network in collaborazione con Enea, che fotografa lo “stato dell’arte” dell’economia circolare in Italia. La sesta edizione del report è visionabile e scaricabile al seguente link.
Per la prima volta, le performance di circolarità delle cinque maggiori economie dell’Unione Europea sono state comparate usando gli indicatori della Commissione europea:
- produzione e consumo,
- gestione dei rifiuti,
- materie prime seconde,
- competitività e innovazione,
- sostenibilità ecologica,
- resilienza.
Anche con questa “nuova” metodologia, si conferma il primato dell’Italia (45 punti) in termini di economia circolare, seguita da Germania (38), Francia (30) Polonia e Spagna (26).
Il risultato positivo dell’Italia deriva soprattutto dalla gestione dei rifiuti. Nello specifico, nel 2021 abbiamo un tasso di riciclo dei rifiuti di imballaggio del 71,7%, 8% in più della media UE27 (64%). Inoltre, il riciclo dei rifiuti urbani in Italia è cresciuto del 3,4% tra il 2017 e il 2022, raggiungendo il 49,2%. La media UE è del 48,6%, la Germania “vince” con il 69,1%. Nel 2022, inoltre, la produttività delle risorse in Italia ha generato, per ogni chilo di risorse consumate, 3,7 euro di PIL, +2,7% rispetto al 2018. La media UE, nel 2022, è 2,5 euro/kg.
Per ciò che concerne il tasso di utilizzo circolare di materia, cioè il rapporto tra l’uso di materie prime seconde generate col riciclo e il consumo complessivo di materiali, l’Italia conferma la sua posizione nel 2022, con un valore pari al 18,7%.
Va tutto bene? Non proprio. Ad esempio il consumo dei materiali in Italia nel 2022 è stato di 12,8 tonnellate/abitante, minore della media europea (14,9 t/ab) ma in crescita (+8,5%) rispetto alle 11,8 t/ab del 2018. Ancora, sempre nel 2022, la dipendenza dalle importazioni di materiali dell’Italia (46,8%) è più del doppio della media europea (22,4%), anche se in calo (-3,8%) rispetto al 2018.
Tra i focus di questo anno le piccole e medie imprese. Con un’indagine realizzata tra dicembre 2023 e gennaio 2024, in collaborazione con CNA, è stato chiesto a 800 piccoli imprenditori cosa pensano e soprattutto come agiscono rispetto alle politiche green.
Il 65% del campione delle piccole imprese intervistate dichiara di mettere in atto pratiche di economia circolare: oltre il doppio rispetto a quanto rilevato nel 2021. Inoltre, il 10% delle imprese ha intenzione di avvicinarsi all’economia circolare nel prossimo futuro. Gli interventi realizzati più spesso riguardano l’uso di materiali riciclati (68,2%), la riduzione degli imballaggi (64%), interventi per la durabilità e la riparabilità del prodotto (53,2%). Per il 61% delle imprese coinvolte nel sondaggio le misure di economia circolare generano benefici in termini di riduzione dei costi.
Sintesi del rapporto sull’Economia Circolare in Italia – EDIZIONE 2024
Fonte: Circular Economy Network

Analisi INAIL dei dati infortunistici nel settore metalmeccanico
Condividiamo il nuovo elaborato di INAIL “Analisi dei dati statistici di infortunio e malattia professionale per le aziende industriali del settore metalmeccanico e dell’installazione e gestione di impianti”, relativo ai dati degli anni dal 2017 al 2021.
L’obiettivo del documento è quello di migliorare la conoscenza del fenomeno infortunistico e tecnopatico nel settore dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, al fine sia di realizzare interventi di informazione di specifico interesse per le imprese metalmeccaniche, sia di individuare soluzioni pratiche di miglioramento continuo delle prestazioni.
A tal fine sono stati elaborati i dati statistici di infortunio e malattia professionale dal 2017 al 2021 per i settori metalmeccanico e di installazione e gestione di impianti, riportando i dati per settore Ateco di riferimento.
Analisi dei dati statistici di infortunio e malattia professionale per le aziende industriali del settore metalmeccanico e dell’installazione e gestione di impianti – INAIL

Aggiornamento normativo – Aprile 2024
Sicurezza e resilienza – Sicurezza per la protezione dei beni – Linee guida per lo sviluppo di un piano di sicurezza per un’organizzazione
Adotta
Impianti di trattamento delle acque reflue – Parte 12: Controllo e automazione
Recepisce
Apparecchi di sollevamento – Gru caricatrici – Interfaccia tra le gru caricatrici e le piattaforme di lavoro
Recepisce
Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici – Parte 6: Guida per l’applicazione della ISO 3834
Recepisce
Sicurezza e salute nell’uso degli esoscheletri occupazionali orientati ad agevolare le attività lavorative
Dispositivi di protezione individuale (DPI) – Linee guida per la redazione delle istruzioni ed informazioni del fabbricante
Fonte: UNI- Ente Italiano normazione
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Sentenze – Aprile 2024
Cassazione Penale, Sez. 4, 16 aprile 2024, n. 15621
Inidoneo sistema di accesso in quota per le operazioni di pulizia della parte superiore di una fustellatrice
Cassazione Penale, Sez. 4, 15 aprile 2024, n. 15406
Schizzi di alluminio fuso e DPI inadeguati. E’ responsabile il datore di lavoro anche quando si è avvalso di un professionista tecnico esterno?
Cassazione Penale, Sez. 4, 08 aprile 2024, n. 14068
Infortunio durante la movimentazione di tubi di grandi dimensioni con l’utilizzo del carrello elevatore. Carenze nel DVR e prassi contra legem
Cassazione Penale, Sez. 4, 03 aprile 2024, n. 13389
Caduta del carico di barre di acciaio sull’apprendista tornitore
Cassazione Penale, Sez. 4, 03 aprile 2024, n. 13382
Infortunio da contatto della mano con gli elementi mobili del tornio durante le operazioni di finitura mediante carteggio
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EcoMeeting 2024: abbattere l’impronta idrica dei processi industriali e migliorare il rating ESG
Anche quest’anno prenderemo parte ad Eco Meeting 2024, l’evento B2B di riferimento per il settore ambientale dove incontreremo le principali imprese del panorama industriale italiano interessate ai temi di sostenibilità ambientale, green economy ed economia circolare.
Durante il meeting, oltre agli incontri one-to-one con Responsabili Ambientali e HSE di importanti industrie italiane, saranno disponibili momenti per l’aggiornamento tecnico in workshop e conferenze. In occasione dell’evento prenderemo parte al ciclo di conferenze con l’intervento “Abbattere l’impronta idrica dei processi industriali e migliorare il rating ESG. Applicazione del metodo WASM di Contec Industry al caso Schneider Electric” che si terrà mercoledì 08 Maggio.
Il nostro intervento si focalizzerà sull’esempio concreto dello stabilimento Schneider Electric di Conselve dove – grazie l’applicazione del metodo WASM – siamo riusciti a ridurre di circa il 97% i consumi di acqua dello stabilimento e quindi il water footprint della produzione.

RI.CIRCO.LO.: nuovo bando per le filiere plastica e tessile della Regione Lombardia
Al via le domande per il nuovo bando di Regione Lombardia “RI.CIRCO.LO.: bando per le PMI lombarde per sviluppare azioni di economia circolare. Edizione per le filiere plastica e tessile”. Il bando intende sostenere le PMI lombarde nello sviluppo di azioni di economia circolare per conseguire la riduzione ed una migliore gestione dei rifiuti delle filiere delle plastiche e del tessile.
Le domande di partecipazione devono essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 7 maggio 2024 ed entro le ore 16:00 del 18 giugno 2024, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi con il codice bando RLT12024038383
La Giunta regionale, con delibera n. 1326 del 13 novembre 2023, disponibile in allegato, ha approvato i criteri dell’iniziativa di sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare per conseguire la riduzione ed una migliore gestione dei rifiuti delle filiere delle plastiche e del tessile, in coerenza con le indicazioni del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti.
Sono ammissibili interventi associati a tutte le fasi del ciclo di vita delle filiere della plastica e del tessile (approvvigionamento, design, produzione, distribuzione, utilizzo, raccolta, fine vita):
- valorizzazione come materia dei residui di produzione, anche in un’ottica di simbiosi industriale e introduzione nel ciclo produttivo di sottoprodotti;
- azioni di riutilizzo di imballaggi a fine vita, anche grazie alla realizzazione di sistemi di vuoto a rendere;
- azioni per il riutilizzo di prodotti o l’allungamento di ciclo di vita;
- modifiche alle linee produttive al fine di realizzare prodotti/imballaggi con un minor uso di materie prime;
- modifiche alle linee produttive per la riduzione o l’utilizzo dei propri scarti/sfridi di lavorazione;
- modifiche alle linee produttive per l’introduzione di materiali da “end of waste”;
- modifiche alle linee produttive a seguito di riprogettazione del prodotto ai fini di un miglioramento del fine vita dello stesso (maggiore durata e riciclabilità) anche attraverso l’utilizzo di materiali alternativi;
- progetti innovativi, con caratteristiche di trasferibilità e scalabilità, relativi a raccolte di rifiuti dedicate a frazioni omogenee ai fini dell’ottimizzazione dei processi di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio;
- progetti innovativi, con caratteristiche di trasferibilità e scalabilità, relativi a processi di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio di rifiuti plastici, di rifiuti in bioplastica compostabile e di rifiuti tessili.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le piccole e medie imprese, in forma singola o aggregata, come definite dall’Allegato 1 del Regolamento U.E. 651/2014 e ss.mm., che hanno i seguenti requisiti:
- risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese;
- presentino progetti in forma singola o in aggregazione; possono partecipare all’aggregazione anche soggetti che non siano micro, piccole e medie imprese, ma detti soggetti non potranno essere in alcun modo beneficiari di contributi e le spese che dovessero eventualmente sostenere non saranno ritenute ammissibili al contributo, ma saranno comunque tenute in considerazione in sede di valutazione del progetto;
- realizzino interventi nell’ambito di una sede operativa ubicata sul territorio lombardo attiva alla presentazione della domanda o attivata entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo.
L’agevolazione non è concessa:
- ai settori esclusi di cui all’art. 1, par. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/2831;
- per gli interventi rientranti tra le esclusioni previste dal Regolamento (UE) 2021/1058;
- ad imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Lo stanziamento finanziario è di € 5.000.000,00, resi disponibili nell’ambito del programma PR FESR 2021-2027, con possibilità di incremento.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Il contributo è a fondo perduto e sarà concesso ed erogato fino al 50% delle spese ammissibili e fino ad un importo massimo di € 300.000,00 per ogni singola PMI nel rispetto del regolamento “de minimis” (Reg. (UE) n. 2831/2023).
La percentuale di finanziamento potrà essere incrementata al 60% nel caso di progetti di particolare successo, che dimostrino il superamento, nella misura minima del 30%, dei risultati attesi attraverso un anno di misurazione effettiva ex-post degli effetti prodotti dall’intervento finanziato in termini di:
- riduzione della produzione di rifiuti
- minor utilizzo di materie prime
- utilizzo di sottoprodotti o prodotti da “end of waste” in sostituzione di risorse/materie prime
- incremento di rifiuti riciclati o avviati a riciclo.
L’agevolazione è concessa a progetti presentati, in forma singola o in aggregazione, con un totale di spese ammissibili, al netto di IVA, pari ad almeno € 50.000,00 sull’intero progetto.
PROCEDURA DI SELEZIONE
Le domande sono selezionate tramite una procedura valutativa a graduatoria.
Fonte: Bando RI.CIRCO.LO. Regione Lombardia

Analizziamo il nuovo Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza dei prodotti
Il Regolamento sulla Sicurezza dei Prodotti dell’UE (GPSR), entrato in vigore nel maggio 2023, rappresenta un’importante trasformazione nella normativa europea verso un mercato interno più sicuro e trasparente, con obblighi chiari per gli operatori economici e maggiori garanzie per i consumatori.
Il Regolamento, divenuto obbligatorio dal 13 dicembre 2024, abroga la precedente direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti del 2001 (direttiva 2001/95/CE) e fornisce un nuovo quadro generale dell’UE sulla sicurezza dei prodotti per tenere il passo con le sfide della digitalizzazione e della crescente quantità di beni e prodotti venduti online.
Campo di applicazione del Regolamento
Il campo di applicazione del regolamento rimane incentrato sull’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i consumatori, senza limiti di confine nel mercato interno. Viene introdotta una serie di definizioni chiare, incluso il concetto di “rischio”, “importatore” e “fornitore di servizi di logistica”, per migliorare la comprensione e l’applicazione delle norme.
Il regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione. Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell’Unione, il presente regolamento si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti.
Valutazione della sicurezza dei prodotti
La valutazione della sicurezza dei prodotti è disciplinata in modo più dettagliato attraverso gli articoli 6 e 8 del regolamento. Viene introdotta la presunzione di conformità per i prodotti che rispettano le norme europee pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. Inoltre, vengono delineati aspetti cruciali come la cybersicurezza e l’intelligenza artificiale.
La sicurezza dei prodotti deve essere valutata tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:
- le caratteristiche del prodotto, quali design, caratteristiche tecniche, composizione, imballaggio e istruzioni;
- l’effetto su altri prodotti;
- la presentazione del prodotto, l’etichettatura, eventuali avvertenze e istruzioni e informazioni di sicurezza;
- le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto;
- l’aspetto del prodotto, in particolare gli aspetti che imitano il cibo o che attraggono i bambini;
- le caratteristiche di cybersecurity e le eventuali funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.
Operatori economici
Il regolamento prevede altresì la condizione indispensabile per immettere sul mercato UE le merci soggette al regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti ossia l’esistenza di un operatore economico stabilito nell’Unione Europea che assume le responsabilità già definite nel suddetto regolamento all’articolo 16. Ciò significa che ha la responsabilità di:
- verificare l’esistenza di una dichiarazione UE di conformità o di prestazione e relativa documentazione tecnica, quando prescritta;
- conservare i precedenti documenti per il periodo prescritto dalle normative eventualmente applicabili;
- fornire alle autorità di vigilanza le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrare la conformità del prodotto;
- segnalare all’autorità eventuali rischi di sicurezza. Se un prodotto verrà richiamato, i consumatori avranno diritto alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso e anche di presentare reclami o di intraprendere azioni collettive.
Vendita online e a distanza
Per garantire la sicurezza dei prodotti, il Regolamento introduce nuovi doveri per le piattaforme di vendita online. Svincolandole da un ruolo puramente passivo, l’Autorità prevede che esse adottino processi interni per la sicurezza dei prodotti e siano registrate al portale Safety Gate, uno strumento online che permette ai consumatori di segnalare problemi e prodotti pericolosi alle autorità nazionali ed europee. Dovranno anche indicare il loro punto di contatto unico, consentendo ai destinatari dei prodotti di comunicare direttamente con loro. Infine, dovranno fornire ai consumatori le informazioni relative al fabbricante o alla persona responsabile dell’immissione sul mercato, l’identificazione del prodotto e le eventuali avvertenze sui prodotti.

Pubblicata la nuova Guida Direttiva Macchine 2.3
In attesa dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Macchine previsto per il 2027, il mese scorso è stata pubblicata l’edizione 2.3 della guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE. Questa nuova edizione della guida riporta nuove informazioni riguardo il manuale di uso e manutenzione e delle dichiarazioni per macchine e quasi-macchine.
Sebbene la direttiva 2006/42/CE non parli della forma delle istruzioni e delle dichiarazioni, ormai è prassi consolidata per tantissimi costruttori di distribuire le istruzioni e i manuali in formato digitale.
Questa ultima edizione della guida indica che è possibile fornire già ora le istruzioni e le dichiarazioni di prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE esclusivamente in formato digitale, seguendo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/1230.
Fonte: Commissione Europea

ATS Brianza risponde alle più comuni domande sull’uso in sicurezza delle gru su autocarro
Gran parte degli infortuni nei luoghi di lavoro sono legati all’utilizzo di attrezzature; è pertanto necessario conoscere le corrette procedure per il loro utilizzo e sottoporre le attrezzature alle verifiche periodiche necessarie volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza. A tal proposito segnaliamo un’interessante pubblicazione sottoforma di FAQ (domande più frequenti) sviluppate dalla SSD IMPIANTISTICA di ATS Brianza inerente all’uso in sicurezza delle gru su autocarro.
Sono in possesso di una gru su autocarro, non azionata a mano, avente portata superiore ai 200 kg. Tale attrezzatura di lavoro è soggetta alle verifiche periodiche?
Sì. Tale attrezzatura di lavoro, come le autogru, caricatori ed altre attrezzature di lavoro similari, rientra tra le attrezzature di tipo mobile riportate nell’Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Quali apparecchi di sollevamento, di tipo mobile, rientrano tra quelli che devono essere sottoposti alle verifiche periodiche?
Tra le gru mobili che rientrano nel regime delle verifiche periodiche sono comprese le gru su autocarro, le autogru, i caricatori ed altre attrezzature di lavoro similari, non azionate a mano, aventi portata superiore ai 200 kg. Alla stessa tipologia di attrezzature di lavoro afferiscono anche quelle attrezzature che assumono la funzione di sollevamento a seguito dell’adozione di particolari accessori o attrezzature intercambiabili ,”come il caso di escavatori o carrelli con forche – comunemente denominati muletti – attrezzati con gancio o altri organi di presa e sospensione del carico”.
Sono in possesso di una gru su autocarro, avente portata superiore ai 200kg, non azionata a mano, munita di pinza o polipo. Tale attrezzatura deve essere sottoposta al regime delle verifiche periodiche?
Sì. Gli apparecchi di sollevamento che sono soggetti a verifica periodica, ai sensi dell’art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., lo sono indipendentemente dal tipo di organo di presa di cui sono corredati (gancio, pinza, polipo, bilancino, elettromagnete, ecc..). Tali organi di presa non modificano infatti la destinazione d’uso della macchina che rimane classificata nella categoria “apparecchi di sollevamento materiali” (cfr. circolare ISPESL, 7 ottobre 1985, “Omologazione gru su autocarro munite di pinza o polipo”)
Cosa si intende per apparecchio di sollevamento?
La definizione di apparecchio di sollevamento si rileva dalla norma UNI ISO 4306-1 :“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”.
Ho acquistato una nuova gru su autocarro fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la comunicazione di “messa in servizio”?
Ai sensi dell’art.11, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1996 n°. 459 (rif. Art. 18 D.Lgs. n. 17/2010), è necessario effettuare la comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale dell’ INAIL, competente per territorio, che provvede all’assegnazione di una matricola;
Successivamente alla comunicazione di “messa in servizio” devo sottoporre l’apparecchio di sollevamento alla prima delle verifiche periodiche?
Sì. E’ necessario richiedere la prima delle verifiche periodiche (art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) all’Unità Operativa Territoriale dell’INAIL, competente per territorio, secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al citato decreto.
Pertanto, dopo la denuncia di installazione/messa in servizio della macchina è necessario richiedere la prima verifica periodica all’approssimarsi della scadenza della stessa, secondo la frequenza stabilita dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Esempio (1): messa in servizio di una gru su autocarro utilizzata nel settore costruzioni. Trascorso circa un anno da questa data il datore di lavoro, utente dell’apparecchio, richiede la prima delle verifiche periodiche, volta a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.
Esempio (2): messa in servizio di una gru su autocarro utilizzata esclusivamente nel settore metalmeccanico. Trascorsi circa due anni da questa data il datore di lavoro, utente dell’apparecchio, richiede la prima delle verifiche periodiche, volta a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.
Cosa si intende per settore di impiego?
La nota prot. 15/VI/0021784 del 11/12/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce le assimilazioni dei settori di impiego, allo scopo di aiutare i datori di lavoro nella definizione della periodicità cui attenersi nei casi in cui non risultasse immediatamente identificabile.
Allo scopo è utile rammentare che “Il settore di impiego, ai fini dell’individuazione della periodicità di verifica degli apparecchi di sollevamento di cui all’allegato VII, non coincide necessariamente con quello individuato dal codice ATECO dell’impresa, bensì dall’effettivo luogo di utilizzo della suddetta attrezzatura, indipendentemente dal tempo di presenza nello stesso”.
Devo utilizzare una gru su autocarro in un cantiere edile. E’ trascorso un anno dall’ultima verifica periodica di cui all’art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La stessa attrezzatura è rimasta inattiva presso il deposito aziendale per circa 2 mesi. La gru deve essere comunque sottoposta a verifica o il periodo di inattività condiziona la periodicità prevista dall’Allegato VII del citato decreto?
La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo (Min. lavoro, circolare 13 agosto 2012, n. 23)
La prima delle verifiche periodiche può essere affidata direttamente ad un Soggetto abilitato di cui al comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008?
No. L’art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dispone che per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti privati abilitati.
Sono in possesso di una gru su autocarro provvista di marcatura CE, per la quale ho in precedenza provveduto a comunicare al Dipartimento ISPESL/INAIL la messa in servizio. Devo inoltrare la richiesta di prima verifica periodica ma non sono in possesso del numero di matricola. Cosa devo fare?
Qualora l’INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell’attrezzatura al proprietario dell’attrezzatura di lavoro e all’ATS competente per territorio, l’INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l’immissione nella banca dati (cfr. punto 10, Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Sono in possesso di una gru su autocarro priva di marcatura CE, per la quale ho in precedenza provveduto a comunicare al Dipartimento ISPESL la messa in servizio. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica ?
La richiesta deve essere inoltrata all’Unità Operativa Territoriale dell’INAIL, competente per territorio. Infatti, la circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che le attrezzature di sollevamento non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza dell’INAIL. Al termine dell’iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall’INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.
Sono in possesso di una gru su autocarro priva di marcatura CE, per la quale in precedenza non provveduto a comunicare al Dipartimento ISPESL la messa in servizio. Cosa devo fare?
In questo caso, il datore di lavoro al fine di sottoporre la gru al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza dell’INAIL, dovrà produrre al citato ente un “atto certo” attestante tale evenienza, oltre alla documentazione prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 del Ministero del Lavoro (cfr. Circolare ISPESL, 22 ottobre 1997, n. 99/1997).
Per atto certo si deve intendere un documento commerciale o fiscale come ad esempio una fattura, un contratto, una bolla di accompagnamento, ecc., ovvero un documento tecnico-amministrativo comprovante l’immissione sul mercato dell’Unione europea o la messa in servizio dell’apparecchio in argomento in data antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996 (cfr. Apparecchi di sollevamento mobili gru su autocarro – ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA, INAIL 2014).
Sono in possesso di una gru su autocarro fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica successiva alla prima?
Se l’attrezzatura di lavoro è provvista della “messa in servizio” e di almeno uno dei seguenti documenti:
1) libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997;
2) verbali di verifiche periodiche antecedenti l’entrata in vigore del DI 11 aprile 2011;
3) verbale di prima verifica periodica eseguito, dall’INAIL o Soggetto Abilitato, dopo l’entrata in vigore del DI 11 aprile 2011.
le verifiche possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ATS o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. In caso contrario, ovvero se non è presente alcuno dei documenti sopra descritti (1,2,3), l’attrezzatura di lavoro deve essere sottoposta alla “Prima verifica” così come disposto dall’art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Sono in possesso di una gru su autocarro provvista di libretto di collaudo ENPI/ISPESL. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica della gru su autocarro?
Ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le verifiche successive alla prima possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ATS o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.
Sono in possesso di una gru su autocarro messa in servizio da oltre 20 anni. Che documentazione devo esibire nel corso delle verifiche periodiche?
Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche (punto 3.2.3 Allegato II al DI 11 aprile 2011).
L’indagine supplementare è l’ attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (punto 2, lettera c) Allegato II al DI 11 aprile 2011)
Devo sottoporre la gru su autocarro ad indagine supplementare. Quali sono i contenuti minimi di tale attività?
Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 18 del 23 maggio 2013 recante “D.I. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo – Chiarimenti”, fornisce indicazioni in merito ai contenuti minimi dell’indagine supplementare.
Inoltre, il G.A.T. – GRUPPO DI APPROFONDIMENTO TECNICO -APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO di REGIONE Lombardia ha ulteriormente approfondito l’analisi della suddetta circolare con particolare riferimento alle prove non distruttive.
E’ obbligatorio sottoporre la gru su autocarro ad interventi di controllo (manutenzione) programmata?
Sì. Le gru mobili devono essere sottoposte a interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi (LISTE DI CONTROLLO INAIL). Inoltre, le stesse devono essere sottoposte ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. Gli interventi di controllo devono essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (cfr. art. 71, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
Ho spostato la gru su autocarro in un cantiere distante dalla mia sede operativa. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica?
Le comunicazioni di spostamento dell’attrezzatura di lavoro di cui all’Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all’INAIL o all’ATS anche per quanto disposto al punto 5.2.1. dello stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento del l’attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura (Circolare Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23).
Inoltre, qualora le suddette attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (art. 71, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Nel caso di utilizzo di una gru su autocarro l’operatore deve essere in possesso di una specifica formazione?
Sì. Per questa tipologia di attrezzatura di lavoro, ai sensi dell’art 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (cd “Testo Unico sulla sicurezza del lavoro”), è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Le modalità, le ore ed i contenuti della formazione sono regolamentati dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.
Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nel citato Accordo.
La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano tra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.. (punto 2 della Circolare Min. lavoro, circ. 11 marzo 2013, n. 12).
Ho sostituito l’autocarro. Cosa devo fare?
In caso di sostituzione dell’autocarro possono presentarsi due casi:
a. nuova immissione sul mercato;
b. modifica rientrante nella manutenzione straordinaria.
mentre nel caso a) sarà necessario verificare la presenza di una nuova dichiarazione di conformità e l’apposizione di una nuova marcatura, nel caso b) sarà sufficiente che l’installatore abbia redatto una dichiarazione di corretta installazione, accompagnata da una dichiarazione di equivalenza delle sollecitazioni necessaria ad attestare che la sostituzione dell’autocarro non ha introdotto nuovi rischi rispetto al primo allestimento (Cfr. circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 10 giugno 1997).
L’allestitore della gru ha installato una seconda stabilizzazione non prevista dal fabbricante. Cosa devo fare?
In questo caso si configura una nuova immissione sul mercato e pertanto sarà necessario che l’allestitore, a seguito dell’adozione della seconda stabilizzazione, provveda a rilasciare una nuova dichiarazione di conformità e ad apporre una nuova marcatura sulla gru (cfr. Apparecchi di sollevamento mobili gru su autocarro – ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA, INAIL 2014).
Sono in possesso di una gru per autocarro, con carico massimo di utilizzazione inferiore a 1000 kg e priva dei dispositivi previsti al punto 4.2.1.4 (controllo delle sollecitazioni) dell’allegato I al DPR 459/96, per la quale il fabbricante abbia previsto l’utilizzo esclusivamente nel settore posteriore dell’area di rotazione. In tale caso è sufficiente la semplice avvertenza sulla macchina con il divieto di utilizzare la gru nel settore anteriore dell’autocarro, o invece è necessario dotarla di idonei dispositivi che possano limitare la rotazione del braccio?
Per quanto riguarda le gru su autocarro, montate retro cabina, con carico massimo di utilizzazione inferiore a 1000 kg e momento di ribaltamento inferiore a 40000 Nm e pertanto prive dei dispositivi previsti al punto 4.2.1.4 (controllo delle sollecitazioni) dell’allegato I al DPR 459/96, per le quali il fabbricante abbia previsto l’utilizzo esclusivamente nel settore posteriore dell’area di rotazione, l’ISPESL ha fornito un chiarimento (Lett. Circ. 25 marzo 2003, n. Prot. 3176) evidenziando che, sussistendo il rischio di ribaltamento in caso di superamento dell’ampiezza dei movimenti previsti dal fabbricante (rotazione del braccio della gru sulla zona anteriore dell’autocarro), devono essere rispettati gli obblighi previsti al requisito essenziale di sicurezza 4.1.2.6 lettera a) e al riguardo la norma EN 12999, specifica per le gru per autocarro, nella lista dei pericoli significativi, al punto 27.1.3, prende in considerazione proprio il rischio corrispondente al suddetto requisito ed indica, al punto 5.6.6.1, la soluzione idonea per eliminare il rischio stesso prevedendo che ‘i limiti per i movimenti di rotazione … devono essere determinati dalla corsa del cilindro o da arresti idonei’.
Posso utilizzare la gru per ancorare il dispositivo anticaduta?
Allo scopo l’ISPESL ha fornito un chiarimento (nota ISPESL, 7 luglio 2003). Solitamente, una gru su autocarro non è assimilabile ad un punto fisso di ancoraggio del dispositivo di protezione individuale. Il braccio della gru e l’autocarro sono parte di un “sistema” di arresto della caduta da raccordare ad un punto di ancoraggio sicuro. Pertanto, l’attrezzatura di lavoro, come parte di un DPI destinato a salvaguardare dalle cadute dall’alto, appartenente alla III categoria, è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 475/92. In particolare, il costruttore della gru deve fornire idonea documentazione tecnica di costruzione, dichiarazione CE del sistema e apporre la marcatura CE.
Devo operare nelle vicinanze di una linea elettrica. Quali misure devo attuare ai fini della sicurezza ?
Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., artt. 83 e 117), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché i lavori svolti in vicinanza di parti attive (che di solito sono lavori non elettrici) non siano eseguiti a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato IX al Testo Unico, salvo disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Spesso in aree di cantiere o in alcune situazioni lavorative si sono riscontrati infortuni mortali o gravi conseguenti al contatto o all’avvicinamento di attrezzature di lavoro o di macchine utensili a linee aeree. Con la pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 e della norma CEI 11-27, IV Edizione, e con il recepimento della norma EN 50110-1:2013, sono a disposizione dei datori di lavoro tutte le disposizioni legislative e normative da mettere in atto per prevenire il rischio di simili infortuni.
In aggiunta, in tale campo, l’INAIL ha elaborato un documento con lo scopo di presentare:
• le disposizioni legislative e normative;
• la statistica degli infortuni registrata nella banca dati di INAIL;
• esempi e procedure per la gestione del rischio;
• schede relative a singole attrezzature di lavoro, di ausilio per la valutazione del rischio e la predisposizione di procedure di lavoro
SENTENZE DI CASSAZIONE (GRU MOBILI INCIDENTI)
Cassazione Penale, Sez. 4, 23 settembre 2016, n. 39494 – Rischio di interferenza tra l’attività svolta dal gruista e quella del classificatore dei rottami
Cassazione Penale, Sez. 4, 08 marzo 2016, n. 9558 – Infortunio mortale a seguito di contatto del braccio meccanico della gru con le linee di alta tensione. Responsabilità di un committente e di un coordinatore per l’esecuzione
Cassazione Penale, Sez. 4, 07 dicembre 2015, n. 48376 – Scontro treno e carro gru: muore il macchinista e il capotreno. Responsabili il dirigente, il direttore dell’esercizio e l’RSPP. Effettive misure di controllo avrebbero evitato prassi pericolose
Cassazione Penale, Sez. 4, 21 gennaio 2016, n. 2544 – Infortunio mortale di un operaio alla guida di una vecchia autogru. Omissioni e responsabilità amministrativa dell’impresa
Cassazione Penale, Sez. 4, 18 gennaio 2016, n. 1836 – Responsabilità di datore di lavoro e preposto per la morte di un operaio investito dal carico di una gru. Pericolo di conflitto pratico e teorico fra giudicati
Cassazione Penale, Sez. 4, 16 luglio 2015, n. 31015 – Gancio della gru malfunzionante e infortunio mortale: ruolo di un coordinatore per l’esecuzione
Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2015, n. 27194 – Infortunio durante la manovra di allungamento del braccio della gru
Cassazione Penale, Sez. 4, 27 febbraio 2013, n. 9459 – Infortunio sul lavoro e carico di un autocarro oltre il limite di sicurezza delle sponde;
Cassazione Penale, Sez. 4, 26 giugno 2014, n. 27716 – Gru con bracci estensibili e contatto con cavi aerei di alta tensione;
Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2013, n. 18639 – Autogrù priva di un sistema di sicurezza e infortunio in una fiera; Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2013, n. 4958 – Infortunio per il ribaltamento di una gru e responsabilità di un RSPP;
Cassazione Penale, Sez. 4, 16 maggio 2012, n. 18811 – Responsabilità di un gruista per infortunio mortale a seguito della caduta di un carico di tubi: totale mancanza di verifiche sulle modalità di aggancio del carico stesso;
Cassazione Penale, Sez. 4, 11 aprile 2011, n. 14527 – Autogrù e responsabilità del direttore di cantiere;
Cassazione Penale, Sez. 4, 27 dicembre 2010, n. 45356 – Obbligo di verifica trimestrale della catena della gru montata su un camion e nolo a caldo;
Cassazione Penale, Sez. 4, 7 giugno 2010, n. 21515 – Ribaltamento gru. Responsabilità del DL e dell’utilizzatore;
Cassazione Penale, Sez. 4, 04 febbraio 2010, n. 4923 – Responsabilità del costruttore di una gru;
Cassazione Penale, Sez. 4, 18 novembre 2008, n. 43117 – Instabilità del carico e responsabilità dell’addetto alla manovra della gru
Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2006, n. 4161 – Mancata formazione di autogruista esperto;
Fonte: ATS Brianza

Sentenze – Marzo 2024
Cassazione Penale, Sez. 4, 04 marzo 2024, n. 9177
Infortunio dell’operaio addetto all’allevamento del bestiame a causa di un malfunzionamento del portellone della biga
Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2024, n. 10665
Posizioni di garanzia: fabbricante/venditore/noleggiatore/concedente del macchinario e utilizzatore/datore di lavoro
Cassazione Penale, Sez. 4, 26 marzo 2024, n. 12326
Caduta mortale da una scala posta all’interno del silo. Prassi lavorative e obblighi di formazione
Cassazione Penale, Sez. 4, 26 marzo 2024, n. 12330
Infortunio con un’attrezzatura priva di un riparo fisso posto a protezione degli organi mobili e di trasmissione del moto. Omessa formazione