
Rapporto internazionale 2024 sulla sicurezza e salute nell’industria siderurgica
Il rapporto “Safety and Health in the Steel Industry – Data Report 2024“ della World Steel Association fornisce un’analisi dettagliata dello stato della sicurezza e della salute nell’industria siderurgica a livello globale. Il documento offre una panoramica dettagliata delle statistiche sugli infortuni, gli incidenti, la gestione della sicurezza dei processi (PSM), e le assenze per malattia all’interno del settore, fornendo anche raccomandazioni su come migliorare ulteriormente le pratiche di sicurezza.
Gestione della Sicurezza dei Processi
La gestione della sicurezza dei processi (PSM) è cruciale per prevenire incidenti catastrofici, come esplosioni e fuoriuscite di sostanze pericolose. L’analisi della maturità della PSM (process safety management), basata sui dati di 20 organizzazioni, mostra un aumento della maturità nella gestione della sicurezza dei processi. Tuttavia, è stato evidenziato un importante margine di miglioramento nell’elemento delle misurazioni e delle metriche.
Infortuni e incidenti
Il rapporto analizza le cause principali degli infortuni e degli incidenti, sottolineando l’importanza di indagini incidentali approfondite e misure preventive. Per esempio, gli incidenti dovuti a cadute dall’alto e oggetti cadenti hanno un alto rapporto di infortuni, indicando la necessità di prevenzione rigorosa.
Obiettivi futuri
Il rapporto sottolinea l’importanza di adottare un approccio olistico alla sicurezza e alla salute, integrando la salute fisica, il benessere mentale e la qualità della vita complessiva nei quadri di sicurezza. Viene promossa una cultura del benessere olistico per migliorare ulteriormente le prestazioni di sicurezza nell’industria siderurgica.
In sintesi, il rapporto evidenzia i progressi significativi nel miglioramento della sicurezza nell’industria siderurgica, ma anche le aree che necessitano di ulteriori miglioramenti, come la misurazione e le metriche della sicurezza dei processi.
Il rapporto integrale è scaricabile al seguente link: Safety and Health in the Steel Industry – Data Report 2024

Sentenze – Giugno 2024
Cassazione Penale, Sez. 4, 05 giugno 2024, n. 22586
Infortunio con il carrello elevatore: mancata formazione. Responsabilità amministrativa dell’impresa
Cassazione Penale, Sez. 4, 10 giugno 2024, n. 23049
Infortunio durante la pulizia di un macchinario con la soda caustica. Obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul comportamento del preposto in modo da impedire l’instaurazione di prassi contra legem
Cassazione Penale, Sez. 4, 13 giugno 2024, n. 23648
Lavoratore investito da una cassaforma in cemento armato movimentata da un mezzo meccanico. Responsabilità del preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 13 giugno 2024, n. 23661
Caduta dalla copertura in eternit di un capannone industriale. Nei lavori in quota il datore di lavoro deve preferire le misure di sicurezza collettive rispetto a quelle individuali
Cassazione Penale, Sez. 4, 18 giugno 2024, n. 24095
Mancata valutazione del rischio di caduta per perdita di equilibrio nell’operazione di verniciatura dei manufatti
Cassazione Penale, Sez. 4, 21 giugno 2024, n. 24565
Ribaltamento del bobcat durante il caricamento sul camion: prassi lavorativa scorretta e rischiosa
Contattaci per avere maggiori informazioni

Aggiornamento normativo – Giugno 2024
Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Prova, controllo e marcatura delle cisterne metalliche
Recepisce
Gestione dell’innovazione – Strumenti e metodi per la misura delle attività operative di innovazione – Guida
Recepisce
Tecnologia dell’intrattenimento – Codici di condotta – Parte 5: Operazioni di sollevamento e movimento nel settore degli eventi
Recepisce
Strutture per eventi – Requisiti di sicurezza
Recepisce
Tecnologia dell’intrattenimento – Macchinari per palcoscenici e altre aree di produzione – Parte 2: Requisiti di sicurezza per tribune e ascensori a traliccio
Recepisce
Criteri di codifica delle informazioni tecniche per i sistemi di tubazioni in materiale termoplastico per il loro utilizzo come prodotti da costruzione nel Building Information Modeling (BIM)
Valutazione di conformità ai requisiti definiti dalla UNI EN 17740 “Requisiti per i profili professionali relativi al trattamento e protezione dei dati personali”
Fonte: UNI- Ente Italiano normazione
Contattaci per avere maggiori informazioni

Riutilizzo acque reflue: nuovo Regolamento UE per la gestione del rischio
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 giugno 2024 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/1765 della Commissione dell’11 marzo 2024 che integra il Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche degli elementi chiave della gestione del rischio. Le disposizioni contenute nel Regolamento saranno vincolanti per gli operatori dal 10 luglio 2024.
Il regolamento 2024/1765/UE ha definito in dettaglio i principali elementi del Piano di gestione dei rischi che comprendono in particolare:
- descrizione del sistema di riutilizzo;
- processo di produzione delle acque affinate;
- informazioni sulla distribuzione,
- tecniche di irrigazione,
- uso previsto e le colture coinvolte;
- individuazione di tutti i pericoli o eventi pericolosi derivanti dal sistema di riutilizzo dell’acqua che possono comportare un rischio per la salute pubblica o per l’ambiente.
La stesura del Piano di gestione del rischio è un obbligo per tutti gli attori della “catena” legata al riutilizzo delle acque reflue depurate ai sensi del regolamento 2020/741/Ue e va allegato alla domanda di autorizzazione.
Il Piano di gestione del rischio andrà elaborato sulla base degli elementi individuati in allegato II al regolamento 2020/741/Ue ovvero:
- Descrizione del sistema di riutilizzo dell’acqua;
- Produzione di acqua depurata;
- Magazzinaggio;
- Distribuzione;
- Metodi di irrigazione;
- Destinazione d’uso e categorie di colture;
- Identificazione di tutte le parti coinvolte nel sistema di riutilizzo dell’acqua e descrizione dei loro ruoli e responsabilità;
- Identificazione dei potenziali pericoli e degli eventi pericolosi;
- Pericoli;
- Eventi pericolosi;
- Identificazione degli ambienti e delle popolazioni a rischio e delle vie di esposizione ai potenziali pericoli identificati;
- Popolazioni;
- Ambienti;
- Vie di esposizione;
- Valutazione dei rischi per l’ambiente e per la salute umana e animale;
- Tipologie di valutazione del rischio;
- Requisiti e obblighi di cui tenere conto nella valutazione del rischio;
- Requisiti aggiuntivi o più severi per la qualità e il monitoraggio dell’acqua;
- Misure preventive e barriere;
- Sistemi e procedure di controllo della qualità;
- Sistemi di monitoraggio ambientale;
- Sistemi per la gestione di incidenti ed emergenze;
- Meccanismi di coordinamento.

Piano Transizione 5.0: in arrivo decreto attuativo per innovazione e sostenibilità
Lo scorso 11 giugno è stata diffusa la bozza del testo del decreto attuativo della misura Transizione 5.0, contenente una serie di precisazioni e chiarimenti ulteriori in ordine alle modalità applicative dell’agevolazione. In attesa della pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo vediamo quali sono le novità più rilevanti inserite nella bozza.
Vincoli e criteri di ammissibilità
I progetti di innovazione ammissibili dovranno avere come oggetto investimenti messi in atto in uno o più di un bene materiale nuovo strumentale tra quelli indicati nella legge di bilancio del 2017, in particolare nelle norme che avevano definito il piano Industria 4.0. La bozza del decreto attuativo diffusa nei giorni scorsi conferma i criteri chiave per accedere al credito d’imposta: gli investimenti devono portare a una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva interessata di almeno il 3%. Se calcolata sui processi, invece, la riduzione non deve essere inferiore al 5%.
Il limite massimo annuale per singolo beneficiario è fissato a €50 milioni con i seguenti scaglioni:
- fino al 35% per investimenti fino a €2,5 mln,
- fino al 15% per investimenti tra €2,5 e €10 mln,
- fino al 5% per investimenti oltre i €10 mln (con tetto dell’agevolazione a €50 mln).
Tra le novità, c’è il vincolo di poter accedere alle agevolazioni solo per un progetto alla volta. I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui all’articolo 12, comma 10, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 12, comma 7.
Scadenze e tempistiche: alcuni chiarimenti del decreto
Il decreto attuativo chiarisce che, per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Per l’anno in corso, si considerano completati anche i progetti il cui ultimo investimento è effettuato entro il 30 aprile 2025, a patto che al 31 dicembre 2024 sia stato versato un acconto almeno del 50% del valore dell’investimento.
Gli esclusi dal credito
Dal testo, tra l’altro, si evince con chiarezza il perimetro degli esclusi dalla agevolazione.
Nello specifico vengono escluse le seguenti casistiche:
- imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
-
progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se:
- l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente;
- sono previsti meccanismi, incluso l’adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.
- per il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (ex art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020), vengono esclusi dall’agevolazione i progetti di innovazione destinati a:
- attività direttamente connesse ai combustibili fossili
- attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico
- attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014
Le ultime 4 fattispecie presentano però alcune eccezioni indicate nell’art. 5 della bozza.
I prossimi step
Entro giugno si prevede la pubblicazione del Decreto attuativo con linee guida dettagliate che forniranno ulteriori chiarimenti su come accedere agli incentivi e rispettare i criteri del piano. Inoltre, è prevista l’apertura della piattaforma del GSE che faciliterà la gestione delle domande e l’assegnazione dei fondi.
L’attuale bozza dovrà ora passare al vaglio del ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Bozza Decreto Attuativo L. 56 e D.L. 19

Guida ISPRA sulla finanza sostenibile
All’inizio di giugno ISPRA (L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha pubblicato La sfida ambientale per la finanza sostenibile: metodologie, informazioni e indicatori ambientali, un documento tecnico utile come supporto metodologico e orientamento per la rendicontazione della sostenibilità ambientale, in conformità con i nuovi standard europei. Il documento tecnico è stato elaborato per agevolare il processo di autovalutazione di imprese, investitori e autorità di vigilanza all’interno della complessa materia della rendicontazione non finanziaria.
Il documento intende accompagnare “in primis le imprese nella individuazione dei dati da loro stesse detenuti e utili alla costruzione degli indicatori che li riguardano. Oltre ad affrontare la contingente criticità della scarsità di dati di varia natura per le imprese, a partire da quelli sulla sostenibilità ambientale, questa iniziativa ha la finalità di migliorare anche la comparabilità di dati e informazioni ed evitare interpretazioni discrezionali o incoerenti fra soggetti chiamati a divulgare medesimi schemi di reporting”.
Molto utile anche il quadro normativo offerto da ISPRA che passa in rassegna il Regolamento Tassonomia, il Regolamento Sustainable Finance Disclosure e la Direttiva CSRD. Presenta inoltre il ruolo dell’Ispra nella finanza sostenibile e dà indicazioni su come generare l’informazione ambientale. È infine accompagnato da quattro allegati relativi a: schede per gli indicatori PAI (Principal adverse impact); schede per gli indicatori di rischio fisico; un’appendice metodologica per la stima delle emissioni di gas serra e degli inquinanti atmosferici; le aspettative di Vigilanza Banca d’Italia.
Fonte: ISPRA

CSRD: approvato lo schema di Decreto legislativo per il recepimento della Direttiva Europea
Lo scorso 28 novembre il Consiglio europeo ha approvato la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), la direttiva che obbliga le grandi imprese europee a rendere pubblici i dati su come il loro modello di business impatta l’ambiente e le persone. La palla è poi passata ai singoli Stati europei per il recepimento e l’attuazione della direttiva.
Qualche giorno fa, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD) rendendo quindi effettivi gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità anche per le aziende italiane.
Nello specifico la direttiva 2022/2464/UE prevede:
- estensione degli obblighi di reporting non finanziario alle PMI (diverse dalle microimprese) mentre gli obblighi previsti dalla NFRD hanno per destinatarie solo «le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media pari a 500», gli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD gravano, oltre che su tutte le imprese di grandi dimensioni, anche sulle piccole e medie imprese (ad eccezione delle microimprese) che siano enti di interesse pubblico;
- sostituzione della “rendicontazione non finanziaria” (avente ad oggetto «informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività» ex art. 1, par. 1, NFRD) con la “rendicontazione di sostenibilità” (consistente in «informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione»).
Le disposizioni e previsioni previste dal Corporate Sustainability Reporting Directive inizieranno ad essere applicate tra il 2024 e il 2028 ed in particolare:
- Dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria, con scadenza delle relazioni nel 2025;
- Dal 1° gennaio 2025 per le grandi imprese non soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di attività totali), con scadenza nel 2026;
- Dal 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate, con scadenza nel 2027, le PMI possono però scegliere di non partecipare fino al 2028.

Scaffalature porta pallet: guida INAIL per la scelta, l’uso e la manutenzione
Il documento realizzato da INAIL-ANIMA ha lo scopo di fornire un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scaffalature portapallet da utilizzare nei luoghi di lavoro ed è scaricabile al seguente link.
La guida appresenta una sintesi “operativa” dei riferimenti legislativi e normativi che regolano il settore delle scaffalature portapallet e indica una metodologia per l’analisi dei rischi connessi al loro utilizzo, utile anche per l’analisi di altre tipologie di scaffalature industriali.
E’ rivolto principalmente ai datori di lavoro e ai lavoratori, ma tutte le figure professionali coinvolte nella progettazione, fabbricazione, montaggio, utilizzo, manutenzione, smontaggio e riconfigurazione della scaffalatura possono trovare utili indicazioni.
Fonte: INAIL

Aggiornamento normativo – Maggio 2024
Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili – Parte 1: Piattaforme elevabili fino a due livelli fissi di sbarco
Recepisce
Additive manufacturing di metalli – Ambiente, salute e sicurezza – Metodo di test per le sostanze pericolose emesse da stampanti 3D ad estrusione di materiale, in ambienti non industriali
Recepisce
Impianti di trattamento delle acque reflue – Trattamento e stoccaggio dei fanghi
Recepisce
Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni – Parte 10: Dimensionamento delle valvole di sicurezza e dei dischi di rottura per il flusso bifase gas/liquido
Recepisce
Forni industriali e connesse apparecchiature di processo – Sicurezza – Parte 2: Sistemi di combustione e di movimentazione e trattamento dei combustibili
Recepisce
Apparecchi di sollevamento – Carichi del vento
Adotta
Apparecchi di sollevamento – Dispositivi e stazioni di comando
Recepisce
Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifica – Requisiti supplementari per l’Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive
Recepisce

Sentenze – Maggio 2024
Cassazione Penale, Sez. 4, 03 maggio 2024, n. 17554
Ribaltatore non conforme ai requisiti generali di sicurezza in quanto privo di protezioni idonee. Condanna del responsabile della sicurezza dello stabilimento
Cassazione Penale, Sez. 4, 06 maggio 2024, n. 17683
Ribaltamento di una parete sul lavoratore della ditta appaltatrice e responsabilità della committente. Interferenze e valutazione dei rischi
Cassazione Penale, Sez. 4, 28 maggio 2024, n. 20792
Lavoratore autonomo incaricato di programmare un pantografo viene attinto da una “rosata” di frammenti metallici. Obbligo del datore di lavoro di adeguare le macchine
Cassazione Penale, Sez. 4, 28 maggio 2024, n. 20798
Nolo a caldo. Ribaltamento del ponteggio mobile e caduta mortale. Mancato adempimento degli obblighi di aggiornare il POS e degli obblighi informativi
Cassazione Penale, Sez. 4, 28 maggio 2024, n. 20803
Infortunio con una pressa per la rimozione e rimontaggio di molle e cuscinetti. Obbligo del datore di lavoro di vigilare per garantire che i lavoratori utilizzino i presidi di sicurezza individuali
Cassazione Penale, Sez. 4, 29 maggio 2024, n. 21035
Scavi sprovvisti di protezioni dal rischio di caduta
Contattaci per avere maggiori informazioni