Ispezioni sugli apparecchi di sollevamento UNI ISO 9927
Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) obbliga i datori di Lavoro a effettuare i controlli e le verifiche su tutte le attrezzature di lavoro.
In particolare l’art.71 al comma 4 sancisce che “Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e’ previsto.
Inoltre al comma 8 sancisce che “Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
E infine al comma 9 sancisce che “I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
La norma UNI ISO 9927 introduce ulteriori chiarimenti circa le “ispezioni”, “i controlli”, “la vita residua”, “l’ingegnere esperto”.
Le ispezioni approfondite sono raccomandate ad intervalli periodici dalla messa in servizio, come indicati ad esempio nel Punto 7.3 Norma ISO 9927-3:2005 relativamente alle gru ed estensivamente applicabili, salvo diverse indicazioni del costruttore, anche alle attrezzature sottogancio: 4 anni, 8 anni, 10 anni 12 anni, 14 anni, ed ogni anno dopo il 14°.
E’ pertanto opportuno procedere alle ispezioni e controlli periodici approfonditi sopra citate, secondo quanto prescritto dalle norme tecniche o dalle procedure di controllo adottate in alcune Regioni dagli organi competenti, alla effettuazione di un accertamento del periodo residuo di esercizio dell’apparecchio (calcolo cicli di vita residua) e alla contestuale “ispezione approfondita” (Punto 7 Norma ISO 9927-3:2005) da parte dell’Ingegnere Esperto ( Punto 5.2.2 della Norma UNI ISO 9927-1).
La normativa – in particolare – identifica quest’ultimo come un ingegnere esperto con comprovata formazione ed esperienza in materia di apparecchiature di sollevamento in grado di giudicare la condizione di sicurezza dell’apparecchio, ovvero valutare ed attestare l’idoneità dal punto di vista del suo funzionamento in sicurezza. L’ingegnere esperto può decidere – anche a seguito di dello smontaggio di elementi di carpenteria – quali misure devono essere adottate al fine di mantenere in esercizio l’apparecchiatura e allo stesso tempo garantire al proprietario, a fronte di interventi di riparazione, un eventuale uso futuro dell’apparecchio in sicurezza.
Contec Industry srl garantisce le ispezioni regolari effettuate da un proprio ingegnere esperto secondo la normativa vigente.