Emissioni di Gas Fluorurati a effetto serra: nel 2020 in vigore le nuove sanzioni
Il Decreto Legislativo n. 163/2019, in vigore dal 17 gennaio 2020, introduce nuove sanzioni amministrative pecuniari e, in alcuni casi, pene detentive nei confronti dei soggetti che violano le disposizioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 sugli F-gas
Dal 17 gennaio 2020 entrano in vigore le nuove sanzioni per violazioni in materia di gas fluorurati a effetto serra, previste dal Decreto Legislativo n. 163/2019, che disciplinano:
- prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra
- controllo delle perdite e sistemi di rilevamento delle perdite
- tenuta dei registri conservati nella Banca Dati gestita dalla Camera di commercio competente
- recupero di gas fluorurati a effetto serra
- certificazione dei soggetti che si occupano di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature contenenti F-Gas
- restrizioni all’immissione in commercio
- etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature
Riportando alcuni estratti della norma:
Art. 3 Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra
- Chiunque rilascia in modo intenzionale nell’atmosfera gas fluorurati a effetto serra, se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell’uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro.
- L’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.
- L’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n.146 del 2018, ovvero di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
[…]
Art. 8 Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di certificazione
[…] 3. L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. […]
Fonte: Gazzetta Ufficiale