Attrezzature di lavoro e verifiche periodiche: le nuove tariffe

La Nota n. 18860 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata nelle scorse settimane, confermato l’aggiornamento delle tariffe per effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’art.71 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

Le verifiche periodiche sono dei controlli che valutano l’effettivo stato di conservazione e di efficienza, in termini di sicurezza, per diverse tipologie di macchine. L’elenco è inserito nell’allegato VII del D. Lgs. 81/08 (es. gru a torre, gru su autocarro, piattaforme di lavoro elevabili, paranchi utilizzati per il sollevamento con portata >200 Kg, autogru, ecc..).

 

La periodicità della verifica varia a seconda della tipologia dell’attrezzatura, del tipo di utilizzo e dell’età della macchina.

L’acquisto di una attrezzatura nuova – tra le tipologie elencate nell’allegato VII del D. Lgs. 81/08 – obbliga il datore di lavoro alla presentazione di richiesta di immatricolazione e – successivamente – richiesta di prima verifica periodica sull’applicativo CIVA del portale INAIL.

 

[ Scarica il nostro SOS Industry Come utilizzare il nuovo portale CIVA ]

 

La prima verifica periodica viene, infatti, viene effettuata da INAIL, attraverso le sedi territoriali di competenza. Le verifiche periodiche successive, invece, possono essere effettuate o dalle ASL oppure dai soggetti abilitati incaricati direttamente dal Datore di Lavoro.

Per quanto riguarda le tariffe, è previsto un aggiornamento automatico biennale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

 

Le nuove tariffe sono suddivise per raggruppamento:

  • Gruppo SP – mezzi e attrezzature per il sollevamento delle persone (piattaforme di lavoro autosollevanti, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree, ponti mobili, ecc.)
  • Gruppo SC – attrezzature per il sollevamento materiali (carrelli semoventi telescopici, idroestrattori, argani, paranchi, gru e autogru)
  • Gruppo GVR – gas, vapore, riscaldamento (recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni)

Inoltre si distinguono tra quelle relative alla prima verifica periodica e quelle relative alle verifiche periodiche successive.

 

Fonte: Nota n. 18860 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali