
Piano sicurezza sul lavoro 2025-2027 per la Regione Veneto
La Regione del Veneto ha approvato il Piano Strategico 2025-2027 per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, continuando il percorso iniziato con i precedenti piani strategici. Questo piano mira a consolidare e migliorare le attività di prevenzione, vigilanza e assistenza nei luoghi di lavoro, coinvolgendo attivamente tutti gli enti e le parti sociali regionali.
Dal 2018, la Regione del Veneto ha adottato una modalità di lavoro partecipativa, coinvolgendo non solo i membri del Comitato Regionale di Coordinamento, ma anche tutti gli enti e le parti sociali regionali. Questo approccio ha portato alla creazione di documenti di programmazione triennale, i cosiddetti “Piani Strategici”, che sono il risultato dell’impegno congiunto tra Pubblica Amministrazione e Parti Sociali.
Il piano fa riferimento a vari documenti strategici, tra cui:
- Quadro strategico dell’Unione Europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027: mira a gestire i cambiamenti nel mondo del lavoro, migliorare la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e prepararsi a potenziali crisi sanitarie future.
- Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025: include obiettivi macro come la promozione della salute nei luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Aree di intervento del Piano 2025-2027
Risorse
Il piano prevede l’assegnazione dei fondi derivanti dalle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro, con un finanziamento attualmente disponibile di oltre 16 milioni di euro. Questi fondi saranno utilizzati per sostenere le attività di prevenzione negli ambienti di lavoro. Inoltre, verranno indetti bandi regionali per finanziare progetti che mirano a innalzare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Il monitoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti stanziati sarà effettuato attraverso la produzione di report annuali, garantendo così una revisione continua dei criteri di ripartizione dei fondi. Un altro intervento significativo riguarda il potenziamento degli organici dei Servizi SPISAL, con l’obiettivo di proseguire l’incremento il personale del 10%.
Controllo e assistenza
La programmazione delle attività di controllo sarà coordinata tra SPISAL, Ispettorato Nazionale del Lavoro e Vigili del Fuoco, per uniformare l’approccio preventivo e ispettivo e migliorare l’utilizzo delle risorse umane. Il Piano Mirato di Prevenzione (PMP) continuerà a rappresentare un modello di intervento attivo, supportando le aziende nella corretta valutazione e gestione dei rischi. Inoltre, verranno definiti sportelli di assistenza omogenei su tutto il territorio regionale, per valorizzare le attività di supporto già garantite dagli SPISAL.
Conoscenza
Il monitoraggio degli infortuni sul lavoro sarà esteso agli infortuni gravi, con la produzione di report periodici. Il sistema informativo regionale SIPRAL sarà ulteriormente sviluppato per migliorare la programmazione delle attività e l’efficacia degli interventi. Verranno avviati approfondimenti specifici sui rischi professionali associati all’utilizzo di sostanze cancerogene e altre sostanze chimiche con effetti a lungo termine.
Omogeneità
Il piano prevede la formalizzazione di un sistema di valutazione delle performance degli SPISAL, integrando gli attuali sistemi di valutazione nazionali. Saranno prodotte procedure operative regionali per aumentare l’omogeneità delle attività di prevenzione, vigilanza e assistenza. Inoltre, verrà avviato un sistema di audit regionale per verificare la qualità e l’efficacia degli interventi effettuati.
Formazione
Il Piano Formativo regionale continuerà a essere destinato principalmente al personale SPISAL e agli altri soggetti attivi nel sistema aziendale della sicurezza. Verrà organizzato un corso di formazione periodico per il personale SPISAL, in merito al ruolo dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Inoltre, saranno aggiornati i contenuti e le modalità organizzative del percorso abilitativo regionale per gli addetti alla bonifica amianto.
Semplificazione
Il piano prevede l’attivazione di un portale per la trasmissione delle relazioni annuali sull’amianto e la promozione del sistema MyPay per il pagamento telematico delle sanzioni, favorendo così la semplificazione delle procedure.
Organizzazione
Le attività dei gruppi tematici regionali saranno pianificate e monitorate, con la presentazione di programmi preliminari e relazioni annuali delle attività svolte.
Comunicazione e informazione
La campagna di comunicazione regionale verrà rinnovata, coinvolgendo il Comitato Regionale di Coordinamento e supportata da Azienda Zero. Sarà prodotto materiale informativo sui principali rischi professionali e sulle corrette modalità di gestione, da divulgare a livello regionale e locale.
Equità
La sorveglianza sanitaria degli ex-esposti a cancerogeni sarà migliorata, individuando le modalità assistenziali più appropriate e favorendo l’accesso ai servizi in modo tempestivo. Il Programma di Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro sarà rilanciato attraverso la sottoscrizione di un protocollo specifico. Infine, verrà avviato il percorso per la revisione della Legge Regionale 8/2010, aggiornando i contenuti e le modalità organizzative per la prevenzione e il contrasto del mobbing.
Monitoraggio del Piano
Il monitoraggio periodico dell’avanzamento delle azioni previste dal Piano Strategico avverrà con cadenza trimestrale durante le riunioni del Comitato Regionale di Coordinamento. La U.O. Prevenzione Sanità-Pubblica illustrerà l’andamento delle diverse azioni, valutando eventuali rimodulazioni e l’impatto delle azioni concluse.

Sentenze – Marzo 2025
Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2025, n. 9796
Omessa valutazione del rischio connesso all’accesso in quota agli organi della macchina non segregati. Nessun comportamento abnorme
Cassazione Penale, Sez. 4, 07 marzo 2025, n. 9454
Dito schiacciato dal macchinario. Indipendentemente dalla certificazione di conformità ai requisiti di sicurezza, il rischio di schiacciamento degli arti era evidente e prevedibile

Aggiornamento normativo – Marzo 2025
EC 1-2025 UNI EN 13001-3-6:2022
Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto – Parte 3-6: Stati limite e verifica dell’idoneità del macchinario – Cilindri idraulici
Gestione dell’innovazione – Fondamenti e vocabolario
Recepisce
Atmosfere nei luoghi di lavoro – Determinazione del cadmio particellare e dei composti del cadmio – Metodo spettrometrico di assorbimento atomico a fiamma ed elettrotermico
Adotta
Attrezzature per l’applicazione di prodotti vernicianti – Requisiti di sicurezza
Recepisce
Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) – Gestione informativa mediante il Building Information Modelling – Parte 6: Informazioni sulla salute e sulla sicurezza
Recepisce
Macchine per l’alimentazione e la circolazione di prodotti vernicianti liquidi – Requisiti di sicurezza
Recepisce
Recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei fanghi – Requisiti e raccomandazioni per il funzionamento degli impianti di digestione anaerobica
Adotta
Governance dei dati e qualità per l’Intelligenza Artificiale nel contesto europeo
Recepisce
Valvole industriali – Requisiti e prove per valvole metalliche come accessori a pressione
Recepisce

Bando Isi 2024: apertura procedura informatica
Dal 14 aprile al 30 maggio 2025, entro le ore 18.00, le aziende interessate possono accedere alla piattaforma online per compilare e inviare la domanda di partecipazione al Bando Isi 2024.
L’iniziativa dell’Inail prevede l’assegnazione di 600 milioni di euro a fondo perduto per sostenere le imprese che investono in progetti di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le scadenze e le modalità delle fasi successive saranno rese note entro il 16 maggio 2025. Per un approfondimento sui requisiti di partecipazione e sulle tipologie di interventi finanziabili, è possibile consultare questa news dedicata al Bando Isi 2024.

Distanze di sicurezza nei macchinari: come evitare infortuni secondo le norme EN349 e EN ISO 13857
Il documento pubblicato da Suva, Le distanze di sicurezza aiutano a evitare infortuni – EN 349 e EN ISO 13857, fornisce indicazioni fondamentali per la prevenzione degli incidenti sul lavoro. Le norme EN 349 e EN ISO 13857 stabiliscono criteri precisi per evitare che parti del corpo umano possano accedere a zone pericolose, riducendo così il rischio di infortuni.
Norma EN 349: distanze minime per evitare lo schiacciamento
La norma EN 349 specifica le distanze minime necessarie per prevenire il rischio di schiacciamento tra parti mobili di una macchina e parti fisse o altre parti mobili. Basandosi su dimensioni antropometriche, stabilisce le misure per evitare che dita, mani o altre parti del corpo vengano intrappolate nei macchinari.
Norma EN ISO 13857: distanze di sicurezza per barriere protettive
La norma EN ISO 13857 fornisce criteri per determinare le distanze di sicurezza tra strutture protettive e zone pericolose. Questa normativa considera:
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L’accesso alle aree pericolose con arti superiori e inferiori
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Il rischio di accesso dell’intero corpo
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L’influenza dell’età e delle dimensioni delle persone, comprese protezioni per bambini in ambienti pubblici
Ad esempio, per impedire l’inserimento delle dita attraverso aperture, la norma specifica che un’apertura di 4 mm richiede una distanza minima di 2 mm dalla zona pericolosa, mentre un’apertura di 20 mm necessita di almeno 850 mm di distanza.
Come applicare correttamente le distanze di sicurezza
Per garantire un’applicazione efficace delle distanze di sicurezza, è essenziale effettuare una valutazione del rischio dettagliata, considerando:
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Il tipo di macchina e il pericolo associato
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La frequenza di accesso all’area pericolosa
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Le caratteristiche degli operatori
Inoltre, le strutture protettive devono essere progettate per mantenere stabilità nel tempo, evitando il rischio di manomissioni o aggiramenti.
L’applicazione rigorosa di queste norme, come indicato dal documento di Suva, è essenziale per creare ambienti di lavoro più sicuri e ridurre significativamente il rischio di incidenti legati al contatto con parti pericolose delle macchine.

Nuove linee guida INL sulla sicurezza sul lavoro: sanzioni e macchine pre-1996
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente pubblicato la Circolare INL n. 1/2025, che apporta chiarimenti significativi in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alle macchine antecedenti alla Direttiva 89/392/CEE.
Violazioni multiple e categorie omogenee
La circolare sottolinea che la violazione di più precetti appartenenti alla medesima “categoria omogenea” di requisiti di sicurezza deve essere considerata come un’unica infrazione. Le categorie omogenee raggruppano requisiti che tutelano specifici aspetti dell’ambiente lavorativo. Ad esempio, precetti riguardanti la stabilità strutturale o le vie di uscita d’emergenza rientrano nella stessa categoria. Pertanto, violazioni multiple all’interno della stessa categoria non comportano sanzioni separate, ma sono trattate come un’unica infrazione.
Conformità delle macchine ante Direttiva 89/392/CEE
Per quanto concerne le macchine prodotte prima del 21 settembre 1996, la circolare precisa che la normativa di riferimento rimane il Decreto Legislativo 81/2008. In particolare, l’articolo 70, comma 2, stabilisce che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute definiti nel Titolo III del decreto stesso. È essenziale che le aziende verifichino la conformità di tali macchine, adottando misure correttive ove necessario, per garantire la sicurezza dei lavoratori e l’adeguatezza alle normative vigenti.
Per maggiori dettagli, consulta la circolare completa qui.

Avviso pubblico formazione e informazione 2024: opportunità di finanziamento per la sicurezza sul lavoro
L’Inail ha lanciato l’Avviso pubblico formazione e informazione 2024, un’iniziativa finalizzata a sostenere progetti integrati volti a migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi professionali, con particolare attenzione a quelli emergenti, attraverso attività di formazione e informazione su scala nazionale. Per questo avviso, l’Inail ha destinato un totale di 24 milioni di euro, ripartiti equamente in quattro aree tematiche, ognuna con un finanziamento di 6 milioni di euro.
Destinatari dei progetti
I progetti finanziati sono rivolti a diverse figure professionali, tra cui:
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rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
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rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP);
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rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA);
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responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP);
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lavoratori;
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datori di lavoro;
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docenti tutor interni ed esterni coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)
Soggetti ammissibili e ambiti tematici
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti proponenti indicati nell’Avviso pubblico. Ciascun soggetto proponente, in forma singola o in aggregazione, può presentare una sola domanda.
L’Avviso pubblico finanzia progetti integrati di formazione e informazione aventi per oggetto i seguenti ambiti tematici:
- “Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”;
- “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
- “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”;
- “Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”.
Come presentare la domanda
Le domande devono essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso lo sportello informatico dell’Inail. Le date per l’invio telematico delle domande, per ciascuno dei quattro ambiti tematici, sono pubblicate sul sito dell’Inail nella sezione dedicata all’Avviso pubblico formazione e informazione 2024.
Ulteriori informazioni
Per facilitare la procedura di registrazione e invio delle domande, l’Inail ha reso disponibile un videotutorial nella pagina dedicata all’Avviso formazione e informazione 2024.
Per informazioni dettagliate su requisiti, modalità di partecipazione e scadenze, si invita a consultare l’Avviso pubblico completo sul sito ufficiale dell’Inail.

Sentenze – Febbraio 2025
Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2025, n. 5187
Mano della lavoratrice interinale incastrata nel rullo di un macchinario. Obbligo formativo nella somministrazione di lavoro
Cassazione Penale, Sez. 3, 19 febbraio 2025, n. 6775
Infortunio mortale dell’addetto al reparto “anime” della fonderia. Pur se imprudente, il comportamento del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro
Cassazione Penale, Sez. 4, 20 febbraio 2025, n. 7006
Infortunio con la macchina “calibratrice”: doveroso per il datore di lavoro ridurre al minimo il pericolo e, dunque, diminuire nella misura massima possibile la velocità di rotazione del tamburo
Cassazione Penale, Sez. 4, 24 febbraio 2025, n. 7489
Amputazione del dito dell’operaio “confezionatore”. Responsabilità del datore di lavoro e del preposto

Aggiornamento normativo – Febbraio 2025
Attività professionali non regolamentate – Figure professionali in ambito HSE (Health, Safety, Environment) – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità
Macchine per la lavorazione del legno – Sicurezza – Parte 7: Piallatrici a filo, piallatrici a spessore, e piallatrici combinate a filo e a spessore
Recepisce
Macchine per la lavorazione del legno – Sicurezza – Parte 9: Seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile)
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Macchine per la lavorazione del legno – Sicurezza – Parte 4: Sezionatrici verticali per pannelli
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Piattaforme di lavoro mobili elevabili – Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento
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Prove non distruttive – Esame ad ultrasuoni – Principi generali
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Segni grafici – Colori e segnali di sicurezza – Segnali di sicurezza registrati
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EN ISO 7010:2020, EN ISO 7010:2020/A1:2020, EN ISO 7010:2020/A2:2022, EN ISO 7010:2020/A3:2022, EN ISO 7010:2020/A4:2023, EN ISO 7010:2020/A5:2023, EN ISO 7010:2020/A6:2023, EN ISO 7010:2020/A7:2024, EN ISO 7010:2020/A8:2024
Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Ascensori speciali per il trasporto di persone e merci – Parte 41: Piattaforme elevatrici verticali previste per l’uso da parte di persone con mobilità ridotta
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Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Requisiti e linee guida per la valutazione del ciclo di vita di un’organizzazione
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Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy – Guida alla gestione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni
Recepisce
Fonte: UNI- Ente Italiano normazione

Impianti di interesse strategico: nuove regole per il rinnovo dell’AIA
Il recente Decreto-Legge 30 gennaio 2025, n. 5, introduce importanti novità sul rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli impianti di interesse strategico nazionale. Questi impianti, definiti dal Dl 207/2012 e identificati tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovranno ora rispettare criteri più rigorosi per garantire una maggiore tutela ambientale e sanitaria.
Valutazione del danno sanitario per l’AIA obbligatoria
Una delle principali novità riguarda l’obbligo di presentare una valutazione del danno sanitario (VDS) all’interno della documentazione per il rinnovo dell’AIA. Questo requisito, previsto dall’articolo 29-octies del Dlgs 152/2006, impone agli impianti di dimostrare il loro impatto sulla salute pubblica.
Nuovi criteri e aggiornamenti normativi per l’AIA
La redazione della valutazione del danno sanitario dovrà seguire le linee guida stabilite dal DM Salute 24 aprile 2013, il quale sarà aggiornato entro il 31 gennaio 2026 e successivamente ogni dieci anni. In alternativa, il Dl 30 gennaio 2025, n. 5, permette ai gestori di presentare una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), purché rispetti le Linee guida del DM 27 marzo 2019.
Standard per la valutazione dell’impatto ambientale nell’AIA
Per garantire il rispetto degli standard ambientali, la valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria dovrà basarsi sui valori limite stabiliti dal Dlgs 155/2010. Per la valutazione del rischio sanitario, invece, dovranno essere seguiti i parametri previsti dalle norme tecniche US-EPA.
Obiettivo dell’AIA: maggiore sostenibilità ambientale
Con queste nuove disposizioni, il governo punta a rafforzare le misure di sicurezza ambientale e sanitaria, assicurando che gli impianti strategici operino nel rispetto degli standard di sostenibilità e protezione della salute pubblica.