
Aggiornamento normativo – Agosto e Settembre 2021
Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie
Impianti di trattamento delle acque reflue – Parte 16: Filtrazione fisica (meccanica)
Recepisce:
EN 12255-16:2021
Gestione e controllo delle attività operative negli impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue all’esterno di edifici – Parte 3: Pulizia negli impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue
Recepisce:
EN 14654-3:2021
Manutenzione – Termini aggiuntivi alla UNI EN 13306 e definizioni
Sistemi di stoccaggio statici di acciaio – Scaffalature portapallet – Tolleranze, deformazioni e interspazi
Recepisce:
EN 15620:2021
Mobili per l’infanzia – Materassi per letti e culle – Requisiti di sicurezza e metodi di prova
Recepisce:
EN 16890:2017+A1:2021
Mobili per infanzia – Sedute per bambini – Requisiti di sicurezza e metodi di prova
Recepisce:
EN 17191:2021
Recipienti a pressione non esposti a fiamma – Parte 1: Generalità
Recepisce:
EN 13445-1:2021
Recipienti a pressione non esposti a fiamma – Parte 3: Progettazione
Recepisce:
EN 13445-3:2021
Recipienti a pressione non esposti a fiamma – Parte 4: Costruzione
Recepisce:
EN 13445-4:2021
Recipienti a pressione non esposti a fiamma – Parte 5: Controlli e prove
Recepisce:
EN 13445-5:2021
Recipienti a pressione non esposti a fiamma – Parte 6: Requisiti per la progettazione e la costruzione di recipienti a pressione e parti in pressione realizzati in ghisa sferoidale
Recepisce:
EN 13445-6:2021
Recipienti a pressione non esposti a fiamma – Parte 8: Requisiti aggiuntivi per recipienti a pressione di alluminio e leghe di alluminio
Recepisce:
EN 13445-8:2021
Recipienti a pressione non esposti a fiamma – Parte 10: Requisiti aggiuntivi per recipienti in pressione in nichel e leghe di nichel
Recepisce:
EN 13445-10:2021
Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto – Progettazione delle installazioni a terra
Recepisce:
EN 1473:2021
Sostenibilità delle costruzioni – Dichiarazioni ambientali di prodotto – Regole quadro di sviluppo per categoria di prodotto
Recepisce:
EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021
EN 15804:2012+A2:2019
Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: Posti di lavoro in interni
Recepisce:
EN 12464-1:2021
Gestione ambientale – Valutazione delle prestazioni ambientali – Linee guida
Recepisce:
EN ISO 14031:2021
Sistemi di gestione ambientale – Indicazioni relative all’applicazione della UNI EN ISO 14001 in Italia, formulate a partire dalle criticità emerse e dalle esperienze pratiche
Esposizione nei luoghi di lavoro – Determinazione quantitativa di endotossine aerodisperse.
Recepisce:
EN 14031:2021
Gestione rischi biologico per laboratori e altre organizzazioni correlate
Adotta:
ISO 35001:2019
Fonte: UNI- Ente Italiano normazione
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Aggiornamento normativo – Giugno e Luglio 2021
Sicurezza degli apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto – Parte 2: Azioni dei carichi
Recepisce:
EN 13001-2:2021
Apparecchi di sollevamento – Gru per l’utilizzo in mare aperto – Parte 3: Gru per l’utilizzo in mare aperto leggere
Recepisce:
EN 13852-3:2021
Carrelli elevatori fuoristrada – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 9: Carrelli a braccio telescopico attrezzati con piattaforme di lavoro con protezione anteriore che può essere aperta
Recepisce:
EN 1459-9:2021
Sistemi di acqua non potabile in sito – Parte 2: Sistemi per l’impiego di acqua grigia trattata
Recepisce:
EN 16941-2:2021
Gestione e controllo delle attività operative negli impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue all’esterno di edifici – Parte 2: Risanamento
Recepisce:
EN 14654-2:2021
Gestione e controllo delle attività operative negli impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue all’esterno di edifici – Parte 4: Controllo dei dati immessi dagli utenti/utilizzatori
Recepisce:
EN 14654-4:2021
Attività professionali non regolamentate: profili professionali nell’ambito della sostenibilità – Parte 1: Sustainability manager, Sustainability Practitioner – Requisiti di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia Leggi la notizia
Attività professionali non regolamentate: profili professionali nell’ambito della sostenibilità – Parte 2: Sustainability & CSR Auditor, SDG Action Manager, SDG User – Requisiti di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia Leggi la notizia
Ambiente Protetto – Linee guida per la prevenzione dei danni all’ambiente – Criteri tecnici per un’efficace gestione dei rischi ambientali
Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche dei processi
Linee guida sui provvedimenti di natura igienicosanitaria e comportamentale per l’organizzazione di convegni ed eventi aggregativi in sicurezza biologica in epoca di pandemia COVID-19
Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler – Guida per la protezione antisismica
Recepisce:
CEN/TS 17551:2021
Risposta degli esseri umani alle vibrazioni – Strumenti di misurazione – Parte 2: Strumenti per la misura dell’esposizione personale alle vibrazioni
Recepisce:
EN ISO 8041-2:2021
Protettori dell’udito – Requisiti generali – Parte 1: Cuffie
Recepisce:
EN 352-1:2020
Protettori dell’udito – Requisiti generali – Parte 2: Inserti
Recepisce:
Protettori dell’udito – Requisiti generali – Parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o del viso
Recepisce:
EN 352-3:2020
Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza – Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro
Recepisce:
EN 352-4:2020
Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore
Recepisce:
EN 352-5:2020
Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza
Recepisce:
EN 352-6:2020
Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro
Recepisce:
EN 352-7:2020
Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro
Recepisce:
EN 352-8:2020
Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza
Recepisce:
EN 352-9:2020
Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro
Recepisce:
EN 352-10:2020
Generatori di vapore in acciaio inossidabile
Recepisce:
EN 14222:2021
Fonte: UNI- Ente Italiano normazione
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Aggiornamento normativo – Maggio 2021
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Sistemi a schiuma – Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione
Recepisce:
EN 13565-2:2018+AC:2019/AC:2021
Linee guida per la gestione di eventi NaTech nell’ambito degli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante – Parte 1: Requisiti generali e sisma
Carrelli industriali – Verifica della stabilità – Parte 13: Carrelli elevatori fuoristrada dotati di sollevatore
Adotta:
ISO 22915-13:2012/Cor 1:2013
ISO 22915-13:2012
Unità di piccole dimensioni – Sistemi di scarico – Parte 2: Sistemi di trattamento delle acque reflue
Recepisce:
EN ISO 8099-2:2021
Impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue all’esterno di edifici – Gestione e controllo delle attività operative – Parte 1: Requisiti generali
Recepisce:
EN 14654-1:2021
Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione – Condizioni tecniche di fornitura – Parte 7: Tubi di acciaio inossidabile
Recepisce:
EN 10217-7:2021
Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione – Condizioni tecniche di fornitura – Parte 5: Tubi di acciaio inossidabile
Recepisce:
EN 10216-5:2021
Tecniche di sicurezza – Estensione a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 per la gestione delle informazioni in ambito privacy – Requisiti e linee guida
Recepisce:
EN ISO/IEC 27701:2021
Sistemi di gestione dell’efficienza idrica — Requisiti con guida all’utilizzo
Adotta:
ISO 46001:2019
Carrelli industriali – Verifica della stabilità – Parte 22: Carrelli elevatori a presa frontale e laterale con e senza posto di guida elevabile
Adotta:
ISO 22915-22:2014
Apparecchi di sollevamento – Uso sicuro – Parte 3: Gru a torre
Adotta:
ISO 12480-3:2020
Recepisce:
EN ISO 22282-4:2021
Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi
Recepisce:
EN 437:2021
Macchinario tessile – Procedura per prove di rumorosità – Parte 6: Macchinario per la fabbricazione di tessuti
Recepisce:
EN ISO 9902-6:2021
Acustica – Determinazione dell’immissione sonora dovuta a sorgenti sonore poste in prossimità dell’orecchio – Parte 2: Tecnica con manichino
Recepisce:
EN ISO 11904-2:2021
Misura della radioattività nell’ambiente – Aria: radon-222 – Parte 12: Determinazione del coefficiente di diffusione in materiali impermeabili: metodo di misura della concentrazione di attività su un lato della membrana
Recepisce:
CEN ISO/TS 11665-12:2021
Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nell’ambito della gestione dell’innovazione – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità
Fonte: UNI- Ente Italiano normazione
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Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati
Il Ministero del Lavoro – con Decreto direttoriale n. 36 del 17 maggio 2021 – ha comunicato la lista dei soggetti abilitati al controllo periodico delle attrezzature di lavoro, descrivendo nuovamente gli adempimenti che devono essere effettuati nell’iter di verifica.
Il controllo e la manutenzione delle attrezzature di lavoro sono previste dal Testo Unico della Sicurezza sul lavoro D.lgs81/08.
La norma impone al datore di lavoro di verificare lo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature avvalendosi di specifici soggetti, dotati di determinati requisiti.
Per ogni attrezzatura vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.
La prima verifica è riservata all’INAIL, che deve provvedere nel termine di 45 giorni dalla messa in servizio delle attrezzature.
Le verifiche successive, o qualora sia scaduto inutilmente il termine indicato per la prima – il datore di lavoro potrà rivolgersi ai soggetti abilitati, pubblici e privati, indicati nell’elenco condiviso dal Ministero.
L’articolo 71, comma 11 del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede infatti che le attrezzature dell’allegato VII siano sottoposte a verifica con cadenza regolare.
Il decreto è strutturato in 7 articoli, che specificano:
- rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati;
- variazione delle abilitazioni;
- iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati;
- sospensione dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati;
- cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati;
- elenco dei soggetti abilitati;
- obblighi dei soggetti abilitati.
Obblighi dei soggetti abilitati
I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate.
Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione e tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – attraverso specifica Commissione – può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base per l’idoneità dei soggetti abilitati. entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati.
Fonte: Ministero del Lavoro
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UNI/TS 11805-1:2021 Specifica tecnica per carrelli industriali con braccio gru
È entrata in vigore a Marzo 2021 la specifica tecnica UNI/TS 11805-1:2021 “Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifica – Parte 1: Requisiti addizionali per la movimentazione di carichi sospesi con carrelli semoventi controbilanciati e retrattili, con guidatore a bordo e portata fino a 10.000 kg”.
La specifica tecnica fornisce i requisiti per le varie tipologie di carrelli industriali controbilanciati e retrattili (con sollevatore o con carrello porta forche retrattile), specificati nello scopo della EN ISO 3691-1, qualora dotati di attrezzature o utensili per la movimentazione di un singolo carico sospeso, libero di oscillare in qualsiasi direzione [fonte UNI].
Applicare ad un carrello elevatore attrezzature particolari – tra cui bracci gru – per un uso diverso da quello previsto dal costruttore, è un’operazione che comporta rischi specifici connessi a tale modifica, che costituisce a tutti gli effetti una modifica sostanziale e richiede la ri-marcatura CE del mezzo.
La specifica tecnica UNI/TS 11805-1:2021 disciplina l’allestimento di quest’attrezzatura su un carrello elevatore, prevedendo alcune importanti novità
- Test di stabilità: la determinazione della portata effettiva deve avvenire attraverso prove di stabilità effettuate su piattaforme inclinabili o equivalenti, tenendo conto delle disposizioni fornite dalla specifica tecnica.
- Formazione dell’operatore: è prevista una formazione specifica e aggiuntiva per gli operatori addetti all’utilizzo dei carrelli dotati di braccio con gancio, relativamente al montaggio/rimozione dell’attrezzatura, all’utilizzo e alle operazioni di manipolazione dei carichi in sicurezza.
Fonte: UNI
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Impianti di abbattimento di solventi: l’importanza dei requisiti minimi della norma UNI 11304
Riportiamo integralmente la lettura della norma UNI 11304 Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC) – Requisiti minimi prestazionali e di progettazione apparsa sulla rivista tecnica Professione Verniciatore
PREMESSA
La norma UNI 11304 “Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC) – Requisiti minimi prestazionali e di progettazione”, redatta con il supporto tecnico di UNIARIA (Unione Costruttori Impianti di Depurazione Aria) e di alcuni enti istituzionali (ARPA, Regioni, Province, ecc), è costituita da due parti:
- parte 1, che riguarda i depolveratori a secco a matrice filtrante;
- parte 2, che descrive gli impianti di trattamento VOC.
L’obiettivo della UNI 11304 è stato quello di fornire un riferimento, per gli utilizzatori ed i costruttori degli impianti in oggetto, che consenta loro di progettare ed utilizzare macchine che corrispondono a requisiti prestazionali e tecnici di elevata compatibilità ambientale; ciò significa realizzare e condurre impianti in grado di ridurre al minimo le emissioni in ambiente, i consumi, l’impegno energetico ed i costi di gestione.
IMPIANTI PER SOLVENTI
In primo luogo è da sottolineare lo stretto legame che unisce la presente parte della norma con la “cugina” UNI 10996 “Impianti di abbattimento dei composti organici volatili (VOC) – Criteri e requisiti per l’ordinazione, la fornitura, il collaudo e la manutenzione (parti 1-7)”: dai “Riferimenti normativi” (Capitolo 2) ai “Principi di funzionamento e classificazione” (Capitolo 4), i rimandi sono continui.
In particolare, al paragrafo 4.1 vengono espressamente elencate le tipologie impiantistiche prese in considerazione: combustori (ad eccezione degli inceneritori di rifiuti e delle torce); adsorbitori; biofiltri; assorbitori; condensatori; concentratori.
Nel Capitolo 5 della UNI 11304-2 vengono affrontati i “Requisiti minimi progettuali”, cioè quei valori numerici relativi ad alcuni parametri caratteristici delle singole tipologie impiantistiche, la cui adozione in fase progettuale rende le macchine in grado di ottemperare ad alcuni requisiti prestazionali necessari per il raggiungimento di quell’elevata compatibilità ambientale che è l’obbiettivo della norma.
Mentre nella UNI 10996 gli stessi parametri fanno parte di un elenco che il costruttore deve obbligatoriamente fornire al committente, senza però che quest’ultimo sia in grado di verificarne l’effettiva correttezza, nella UNI 11304-2 la definizione di precisi intervalli numerici garantisce all’utilizzatore di verificare personalmente la serietà della proposta ricevuta.
Si capisce dunque come le due norme siano tra loro complementari, necessarie e – tutto sommato – sufficienti, sotto tutti i punti di vista.
Nel dettaglio, il Capitolo 5 si compone di 6 schede, una per ogni tipologia impiantistica, in cui sono evidenziati i parametri di interesse ed i relativi valori numerici.
Occorre far presente, a margine, che queste schede sono in qualche modo mutuate da analoghe tabelle già a suo tempo predisposte da alcuni enti regionali (Lombardia ed Emilia Romagna, in particolare), rivisitate e corrette in sede UNI grazie alla stretta collaborazione tra gli enti autorizzativi e gli impiantisti riuniti nel Gruppo UNIARIA.
Esse rappresentano quindi lo stato dell’arte attuale della tecnologia e si spera che vengano recepite ufficialmente anche dagli altri enti istituzionali, come aggiornamento a quanto già in essere.
Il Capitolo 6 riguarda invece i “Requisiti minimi prestazionali”, cioè quelle voci che devono essere garantite (espressamente citate nel Capitolo 8 “Garanzie”) dal costruttore durante l’effettivo esercizio dell’impianto.
Le voci prese in considerazione sono tre: l’efficienza di abbattimento; la concentrazione di VOC al camino; la presenza di idonei dispositivi e sistemi di controllo.
GARANZIA DI EFFICIENZA
L’efficienza di abbattimento è un parametro fondamentale tra i requisiti degli impianti di abbattimento dei solventi oggetto della norma; esso deve essere espressamente dichiarato in fase di trattativa commerciale e deve essere garantito dal costruttore in fase di esercizio. I requisiti minimi per questo parametro sono riportati nel prospetto 7 della norma, per ciò che concerne il comparto della verniciatura industriale (formato da una elevata quantità di impianti, applicati nei più disparati settori).
Per quanto riguarda la concentrazione di VOC al camino, invece, generalmente le attività industriali sono soggette al rispetto di limiti alle emissioni stabiliti dalle autorità competenti e quindi, normalmente il costruttore fornisce come garanzia il rispetto di tale valore limite. Tuttavia, in molti casi, è possibile il raggiungimento di valori di concentrazione inferiori a quelli previsti dalla legislazione vigente; essi sono, infatti, diretta conseguenza del rispetto del requisito minimo precedente, cioè dell’efficienza di abbattimento. Di conseguenza, l’impiantista potrebbe essere sollecitato (magari dall’autorità competente) a garantire, per questo parametro, il minore tra il valore imposto dalla legislazione e quello che si ottiene dal rispetto del requisito minimo sull’efficienza di abbattimento.
UN’UNICA LACUNA, RIMEDIABILE CON IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DELLA NORMA
Per ciò che concerne la terza voce, cioè i sistemi di controllo, la norma purtroppo non è sufficientemente esaustiva, limitandosi a richiedere un unico dispositivo da installarsi nei soli impianti di combustione: più precisamente, un contatore/totalizzatore per la rilevazione della quantità di combustibile ausiliario consumata.
Con qualche sforzo in più si sarebbe potuto rendere più completo anche questo paragrafo, completando i requisiti degli impianti di abbattimento dei solventi.
Infine, nel Capitolo 7, vengono presi in considerazione i “Costi di gestione”, tramite l’elenco di tutte le voci che ne concorrono alla formazione.
La questione interessante è l’introduzione del concetto di “costo di gestione unitario” (definito esaustivamente nel Capitolo 3 come rapporto tra la sommatoria di tutti i costi di gestione, espressi in Euro, e la somma – espressa in kg – dei VOC trattati dall’impianto nell’unità di tempo prescelta – tipicamente 12 mesi), utile per effettuare confronti significativi tra differenti soluzioni impiantistiche, a parità di requisiti prestazionali e di condizioni di progetto.
Fonte: Professione Verniciatore
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Come cambia la Direttiva Macchine nella proposta di revisione della Commissione Europea?
Nelle scorse settimane la Commissione europea ha reso disponibile il testo della proposta di revisione della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Il primo aspetto da evidenziare è che si parlerà di Regolamento Macchine, non più di Direttiva: questa variazione consentirà di armonizzare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute relativi alle macchine in tutti gli Stati membri, limitando le differenze nell’interpretazione e nei tempi di recepimento.
L’iniziativa è frutto della consultazione di diversi stakeholder: Stati membri, federazioni dei fabbricanti, associazioni dei consumatori e dei lavoratori, organismi notificati e i rappresentanti delle organizzazioni di normalizzazione.
La revisione proposta della Commissione si pone diversi obiettivi:
Obiettivo specifico 1: Prendere in considerazione i nuovi rischi connessi alle tecnologie digitali emergenti
Per quanto in minoranza, alcuni dei soggetti interessati hanno espresso preoccupazione in merito ai potenziali impatti delle tecnologie digitali emergenti sulla sicurezza, ritenendo che la Direttiva non consideri in maniera adeguata tali rischi.
Obiettivo specifico 2: Garantire un’interpretazione coerente del campo di applicazione e delle definizioni e migliorare la sicurezza delle tecnologie tradizionali
È stata evidenziata la difficoltà per alcuni fabbricanti di comprendere il quadro giuridico corretto da applicare: nello specifico sono state individuate alcune sovrapposizioni o incongruenze con altre normative dell’UE.
Per quanto riguarda le definizioni stabilite dalla direttiva, la definizione di ‘macchina parzialmente completata’ ha sollevato una serie di preoccupazioni, incentrate in particolare sul confine con la definizione di ‘macchina’ e la definizione di ‘macchina’ è stata chiarita.
Obiettivo specifico 3: Rivalutazione delle macchine considerate ad alto rischio e rivalutazione delle relative procedure di conformità
L’attuale elenco di macchine ad alto rischio nell’allegato I è stato elaborato 15 anni fa: il mercato si è molto evoluto da allora. Quindi è necessario rivedere questo elenco, rimuovendo le macchine che non sono più considerate ad alto rischio e/o introducendone di nuove (come i sistemi AI di integrazione delle macchine, che svolgono una funzione di sicurezza).
Obiettivo specifico 4: Ridurre l’utilizzo di documentazione cartacea a favore dei formati digitali
Il massiccio utilizzo di documentazione cartacea ha un costo ambientale ed economico: per questo, i rappresentanti dell’industria intervenuti nella consultazione si sono mostrati favorevoli alla possibilità di disporre di formati digitali per la documentazione.
Obiettivo specifico 5: Garantire la coerenza con altre normative in materia di sicurezza dei prodotti
Le misure previste nel nuovo quadro legislativo contribuiscono a creare un quadro normativo globale più armonico ed efficace per la sicurezza e la conformità dei prodotti industriali ai requisiti previsti.
Obiettivo specifico 6: Evitare divergenze di interpretazione derivanti dalla trasposizione Direttiva in un regolamento.
Finora l’assetto di Direttiva ha lasciato agli Stati membri la scelta dei mezzi per conformarsi agli obiettivi, dando luogo a interpretazioni divergenti delle disposizioni e alla mancanza di coerenza in tutto il mercato unico, oltre a ritardi nel recepimento per alcuni stati.
La proposta finale della Commissione passerà ora alla discussione di Consiglio e Parlamento Europeo prima di essere ufficialmente pubblicata in versione definitiva. Questo processo presumibilmente impegnerà almeno i prossimi 18 mesi.
Fonte: Commissione europea
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Aggiornamento normativo – Aprile 2021
Macchine per la lavorazione del legno – Sicurezza – Parte 1: Requisiti comuni
Recepisce:
EN ISO 19085-1:2021
Prove di accettazione per le macchine di saldatura e taglio di alta qualità a fascio laser CO2 – Parte 4: Macchine con ottica mobile 2-D
Recepisce:
EN ISO 15616-4:2021
Apparecchiature per saldatura a gas – Marcatura per apparecchiature utilizzate per saldatura a gas, taglio e processi correlati
Recepisce:
EN ISO 10225:2021
Autobetoniere – Requisiti di sicurezza
Recepisce:
EN 12609:2021
Utilizzo, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchi di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore contenenti refrigeranti infiammabili, a integrazione di norme esistenti
Recepisce:
CEN/TS 17607:2021
Installazione di attrezzature di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore contenenti refrigeranti infiammabili, a integrazione di norme esistenti
Recepisce:
CEN/TS 17606:2021
Sistemi di refrigerazione e pompe di calore – Requisiti di sicurezza e ambientali – Parte 3: Sito di installazione e protezione delle persone
Recepisce:
EN 378-3:2016+A1:2020
Sistemi di refrigerazione e pompe di calore – Requisiti di sicurezza e ambientali – Parte 1: Requisiti di base, definizioni, criteri di classificazione e selezione
Recepisce:
EN 378-1:2016+A1:2020
Linee guida per il calcolo, la riduzione e la compensazione delle emissioni di gas serra di organizzazioni e prodotti, e requisiti per i progetti di generazione di crediti di carbonio
Carrelli industriali – Regole di sicurezza per l’applicazione, il funzionamento e la manutenzione
Adotta:
ISO 21262:2020
Esposizione nei luoghi di lavoro – Procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici – Requisiti prestazionali di base
Recepisce:
EN 482:2021
Apparecchi di sollevamento – Accessi
Recepisce:
EN 13586:2020
Apparecchi di sollevamento – Sicurezza – Attrezzature amovibili di presa del carico
Recepisce:
EN 13155:2020
Funi di acciaio – Sicurezza – Parte 3: Informazioni per l’uso e la manutenzione
Recepisce:
EN 12385-3:2020
Trasloelevatori – Requisiti di sicurezza per le macchine S/R
Recepisce:
EN 528:2021
Fonte: UNI- Ente Italiano normazione
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Rischio sismico: novità per il Veneto
Lo scorso marzo, con la pubblicazione del DGR n. 244 del 09 marzo 2021 nel B.U.R. del Veneto, è stata ufficializzata la nuova classificazione sismica della Regione Veneto.
Con questo provvedimento il territorio verrà suddiviso in tre zone, eliminandone di fatto una rispetto all’attuale sistema di classificazione.
La ripartizione dei 563 comuni vede:
- 11 comuni in zona sismica 1
- 247 comuni in zona sismica 2
- 305 comuni in zona sismica 3
Gli undici Comuni classificati a maggior rischio sismico sono divisi tra le province di Treviso e Belluno.
Questa modifica definisce un quadro più rigido rispetto alla situazione precedente, con conseguenze sugli adempimenti amministrativi previsti dalla norma vigente in materia delle costruzioni antisismiche e sulla valutazione e la verifica degli interventi e delle opere strutturali.
L’entrata in vigore della nuova zonazione sismica del territorio veneto avverrà il 15/05/2021.
La corretta gestione del rischio sismico negli stabilimenti industriali passa attraverso l’applicazione delle disposizioni normative sulla progettazione antisismica per nuove costruzioni e nuovi impianti. Per quelli esistenti, invece, è fondamentale valutare gli aspetti vulnerabilità e individuare precisi interventi di miglioramento e adeguamento delle condizioni di sicurezza delle strutture.
Ne abbiamo parlato in un webinar IL RISCHIO SISMICO IN AMBITO INDUSTRIALE insieme ai colleghi di Contec Ingegneria.
Fonte: Regione Veneto
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Aggiornamento normativo – Marzo 2021
Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifica – Parte 1: Requisiti addizionali per la movimentazione di carichi sospesi con carrelli semoventi controbilanciati e retrattili, con guidatore a bordo e portata fino a 10 000 kg
Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio
Macchine a getto d’acqua ad alta pressione – Requisiti di sicurezza – Parte 1: Macchine
Recepisce:
EN 1829-1:2021
Apparecchi di sollevamento – Gru a ponte e gru a cavalletto
Recepisce:
EN 15011:2020
Macchine per l’industria alimentare – Macchine insaccatrici e attrezzature intercambiabili – Requisiti di sicurezza e di igiene
Recepisce:
EN 12463:2021
Ergonomia dell’interazione uomo-sistema – Parte 810: Sistemi robotici, intelligenti e autonomi
Adotta:
ISO/TR 9241-810:2020
Sicurezza del macchinario – Macchine laser – Parte 1: Requisiti di sicurezza laser
Recepisce:
EN ISO 11553-1:2020
Sicurezza del macchinario – Relazione con la ISO 12100 – Parte 4: Guida ai fabbricanti di macchinari per la considerazione degli aspetti relativi alla sicurezza IT (sicurezza informatica)
Recepisce:
CEN ISO/TR 22100-4:2020
Qualità dell’aria – Emissioni odorigene e impatto olfattivo – Vocabolario
Recepisce:
EN ISO 8559-2:2020
Fonte: UNI- Ente Italiano normazione
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