Aggiornamento normativo – Novembre 2023

UNI/PdR 152.2:2023

Materiali contenenti amianto – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto

 

 

UNI/PdR 152.1:2023

Materiali contenenti amianto – Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia

 

 

UNI ISO 24553:2023

Ergonomia – Progettazione accessibile – Facilità d’uso

Adotta 

ISO 24553:2023

 

 

UNI ISO 23853:2023

Apparecchi di sollevamento – Addestramento di imbracatori e segnalatori

Adotta 

ISO 23853:2023

 

 

UNI CEI 11339:2023

Attività professionali non regolamentate – Esperto in gestione dell’energia – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità

 

 
																				

Emissioni inquinanti: in arrivo nuove norme per la riduzione dei gas nocivi industriali

A fine novembre il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla revisione della direttiva relativa alle emissioni industriali (IED) e sul regolamento relativo alla creazione di un portale sulle emissioni industriali.

Le nuove norme mirano a offrire una migliore protezione della salute umana e dell’ambiente riducendo il rilascio di emissioni nocive dalle installazioni industriali, comprese le aziende zootecniche per allevamenti intensivi, nell’aria, nell’acqua, nel suolo e negli scarichi di rifiuti. Mirano inoltre a migliorare la comunicazione dei dati ambientali modernizzando il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) esistente al fine di creare un portale più completo e integrato sulle emissioni industriali.

L’accordo è provvisorio in attesa dell’adozione formale da parte di entrambe le istituzioni.

 

Cosa sono le emissioni industriali?

I processi e le attività industriali generano emissioni di inquinanti come l’ossido di azoto, l’ammoniaca, il mercurio e il biossido di carbonio, che inquinano l’acqua, l’aria e il suolo e danneggiano la salute umana, l’ambiente e la natura.

La produzione di energia elettrica, il trattamento e la gestione dei rifiuti, l’allevamento di bestiame o la fabbricazione di cemento sono esempi di attività industriali che rilasciano nell’ambiente emissioni inquinanti.

Lo scarico di inquinanti nell’ambiente può causare patologie quali asma, bronchite, cancro e insufficienza cardiaca. Le emissioni sono considerate responsabili di migliaia di morti premature ogni anno.

Secondo stime del 2017, ogni anno le emissioni industriali causano danni alla salute umana e all’ambiente compresi tra i 277 e i 433 miliardi di EUR.

 

Ambito di applicazione della direttiva

La direttiva, quale modificata, mira a promuovere l’efficienza energetica, un’economia circolare e la decarbonizzazione.

Nel loro accordo provvisorio, i colegislatori hanno adeguato determinate soglie agricole per gli allevamenti: 350 UBA (unità di bestiame adulto) per i suini, 280 UBA per il pollame (300 per le galline ovaiole) e 380 UBA per le aziende agricole miste. Le aziende estensive e l’allevamento per uso domestico sarebbero esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva. Le nuove norme si applicherebbero progressivamente, cominciando nel 2030 dalle aziende più grandi.

L’accordo fa rientrare anche le attività minerarie nell’ambito di applicazione della direttiva, includendovi l’estrazione e il trattamento di minerali non energetici prodotti su scala industriale, come il ferro, il rame, l’oro, il nichel e il platino. Fatti salvi un riesame e una proposta legislativa da parte della Commissione, l’ambito di applicazione potrebbe essere esteso anche ai minerali industriali.

 

Valori limite di emissione

L’accordo introduce il concetto di valori limite di prestazione ambientale, che dovranno essere stabiliti dalle autorità competenti nell’autorizzazione relativa alla creazione e al funzionamento delle installazioni. Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di rendere vincolanti gli intervalli di valori limite di prestazione ambientale per tutte le risorse energetiche, esclusa l’acqua, per la quale le autorità competenti devono fissare obiettivi vincolanti. Per le tecniche emergenti, i valori limite di prestazione ambientale saranno indicativi.

																				

Aggiornamento normativo – Ottobre 2023

EC 1-2023 UNI EN ISO 45001:2023

Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso

 

 

 

UNI EN 16454:2023

Sistemi di trasporto intelligenti – eSafety – eCall prova di conformità end to end

Recepisce 

EN 16454:2023

 

 

 

Fonte: UNI- Ente Italiano normazione


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Aggiornamento normativo – Agosto 2023

UNI EN 12255-6:2023

Impianti di trattamento delle acque reflue – Parte 6: Processi a fanghi attivi

Recepisce 

EN 12255-6:2023

 

 

UNI EN ISO 13849-1:2023

Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 1: Principi generali per la progettazione

 

 

UNI EN ISO 23582-1:2023

Macchine per materie plastiche e gomma – Sistemi di bloccaggio – Parte 1: Requisiti di sicurezza per sistemi di bloccaggio magnetici

Recepisce 

EN ISO 23582-1:2023

 

 

UNI ISO/TS 10020:2023

Sistemi di gestione per la qualità – Gestione del cambiamento organizzativo – Processi

Adotta 

ISO/TS 10020:2022

 

 

 

UNI EN 12929-1:2023

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone – Disposizioni generali – Parte 1: Requisiti applicabili a tutte le tipologie di impianti

 

 

UNI EN 12255-14:2023

Impianti di trattamento delle acque reflue – Parte 14: Disinfezione

Recepisce 

EN 12255-14:2023

 

 

 

UNI EN 17558:2023

Ergonomia – Ergonomia degli insiemi di DPI

 

 

UNI EN 12255-13:2023

Impianti di trattamento delle acque reflue – Parte 13: Trattamenti chimici – Trattamento delle acque reflue mediante precipitazione/flocculazione

Recepisce 

EN 12255-13:2023

 

 

UNI EN ISO 3691-4:2023

Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 4: Carrelli industriali senza guidatore a bordo e loro sistemi

Recepisce 

EN ISO 3691-4:2023

 

 

UNI 11919-1:2023

Modello applicativo nazionale della UNI EN ISO 26000:2020 – Parte 1: Indirizzi applicativi alla UNI EN ISO 26000 Guida alla responsabilità sociale

 


Fonte: UNI- Ente Italiano normazione


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UKCA: esteso definitivamente l’uso della marcatura CE

A seguito della Brexit, il Regno Unito ha istituito il marchio UKCA (UK Conformy Assessed) ossia una certificazione per beni, attrezzature, apparecchi e macchinari destinati al mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) equivalente alla marcatura CE. Inizialmente il marchio UKCA era destinato a sostituire la marcatura CE a partire dal 1 gennaio 2023, termine poi prorogato al 31 dicembre 2024 mentre recentemente il Dipartimento per le imprese e il commercio (DBT) britannico ha annunciato l’intenzione di estendere indefinitamente l’uso della marcatura CE per diverse tipologie di prodotti.

L’estensione indefinita per l’uso del marchio CE varrà per la maggior parte delle merci presenti sul mercato britannico; nello specifico, l’applicazione riguarda le 18 aree merceologiche che rientrano sotto il Dipartimento per le imprese e il commercio (DBT):

  • giocattoli
  • pirotecnica
  • imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
  • recipienti a pressione semplici
  • compatibilità elettromagnetica
  • strumenti per pesare a funzionamento non automatico
  • strumenti di misura
  • bottiglie per contenitori di misurazione
  • ascensori
  • apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)
  • apparecchiature radio
  • attrezzature a pressione
  • dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • apparecchi a gas
  • macchinari
  • attrezzature per uso all’aperto
  • aerosol.

L’estensione permetterà quindi alle imprese di scegliere, per la vendita dei propri prodotti nel Regno Unito, se utilizzare la marcatura UKCA introdotta a seguito della Brexit o continuare a usare la marcatura CE anche dopo il 2024. In questo modo si riducono gli oneri per le imprese le barriere commerciali e burocratiche.

																				

Aggiornamento normativo – Maggio e Giugno 2023

UNI ISO/TS 16355-6:2023

Applicazioni di metodi statistici e correlati per il processo di sviluppo di nuove tecnologie e prodotti – Parte 6: Guida agli approcci Quality Function Deployment (QFD) per l’ottimizzazione

Adotta 

ISO/TS 16355-6:2019

 

 

UNI ISO 16355-3:2023

Applicazioni di metodi statistici e correlati per il processo di sviluppo di nuove tecnologie e prodotti – Parte 1: Approcci quantitativi per l’acquisizione della voce del cliente e della voce degli stakeholder

Adotta 

ISO 16355-3:2019

 

 

UNI EN 17075:2023

Qualità dell’acqua – Requisiti generali e procedure di prova delle prestazioni – Dispositivi di misura in continuo

 

 

UNI CEN/TR 17920:2023

BIM nelle infrastrutture – Fabbisogno normativo e raccomandazioni

Recepisce 

CEN/TR 17920:2023

 

 

UNI EN 16479:2023

Qualità dell’acqua- Requisiti prestazionali e procedure di prova di conformità per i sistemi di controllo dell’acqua – Dispositivi di campionamento automatico (campionatori) per acqua e acque di scarico

Recepisce 

EN 16479:2023

 

 

UNI ISO 45002:2023

Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Linee guida generali per l’attuazione della UNI ISO 45001:2018

Adotta 

ISO 45002:2023

 

 

UNI 11761:2023

Emissioni e qualità dell’aria – Misurazione strumentale degli odori tramite IOMS (Instrumental Odour Monitoring Systems)

 

 

UNI CEN ISO/TS 9241-430:2023

Ergonomia dell’interazione uomo-sistema – Parte 430: Raccomandazioni per la progettazione di input gestuali non tattili per la riduzione dello stress biomeccanico

Recepisce 

CEN ISO/TS 9241-430:2023

 

 

UNI EN ISO 7010:2023

Segni grafici – Colori e segnali di sicurezza – Segnali di sicurezza registrati

 

 

UNI 11914:2023

Sistema di gestione per la determinazione delle quantità di rifiuti d’imballaggio prodotti, riciclati e recuperati con produzione di energia

 

 

UNI EN ISO 19085-12:2023

Macchine per la lavorazione del legno – Sicurezza – Parte12: Tenonatrici/profilatrici

Recepisce 

EN ISO 19085-12:2021EN ISO 19085-12:2021/A11:2023

 

 

UNI EN 17800:2023

Il Costo del Ciclo di Vita (LCC) e l’Analisi del ciclo di vita (LCA) per le emissioni di CO2 nei sistemi di tubazioni in ghisa sferoidale

Recepisce 

EN 17800:2022

 

 

UNI ISO 14016:2023

Gestione ambientale – Linee guida sulla garanzia dei rapporti ambientali

Adotta 

ISO 14016:2020

 

 

																				

Nuovo Regolamento Macchine 2023: a che punto siamo e quando entrerà in vigore

Il 18 aprile 2023 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sulla relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle macchine 2021/0105 (COD), comunemente noto come regolamento macchine. La relazione è stata votata positivamente in vista dell’adozione del nuovo Regolamento Macchine (Regulation of the European Parliament and of the Council on machinery). Abbiamo approfondito le novità del Regolamento in questa news.

Il testo sostituirà l’attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE, adeguando le regole ai nuovi sviluppi del mercato e ai rischi derivanti dalle tecnologie emergenti mediante:

  • l’aumento della certezza del diritto in merito a modifiche sostanziali
  • l’inclusione dei macchinari autonomi e telecomandati
  • la garanzia l’interazione tra il regolamento sui macchinari, l’Artificial Intelligence Act e il Cyber Resilience Act per ridurre gli oneri per le aziende
  • l’inserimento di una forte condizionalità nei poteri della Commissione di attuare specifiche comuni, dando priorità alle norme armonizzate
  • la definizione di criteri chiari per l’identificazione di macchinari potenzialmente più pericolosi, superando il concetto di macchinari ad alto rischio della Direttiva Macchine (Annex IV) e mediante l’aggiornamento periodico (ogni 5 anni) dell’allegato I (elenco delle macchine soggette) attraverso lo scambio di dati con gli Stati membri.

La cerimonia della firma è prevista a giugno mentre l’adozione formale e l’entrata in vigore della legislazione avverranno a luglio. Da quel momento le aziende avranno 42 mesi di tempo per allinearsi alle nuove disposizioni che entreranno in vigore a partire da gennaio 2027.

																				

Aggiornamento normativo – Aprile 2023

UNI EN 1999-1-3:2023

Recepisce: EN 1999-1-3:2023

Eurocodice 9 – Progettazione delle strutture di alluminio – Parte 1-3: Strutture sottoposte a fatica

 

UNI 11903:2023

Attività professionali non regolamentate – Addetto al censimento dei materiali contenenti amianto – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità

 

UNI EN 1854:2023

Recepisce: EN 1854:2022

Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi utilizzatori a gas e/o combustibili liquidi – Dispositivi di sorveglianza della pressione per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas

 

UNI EN 1999-1-2:2023

Recepisce: EN 1999-1-2:2023

Eurocodice 9 – Progettazione delle strutture di alluminio – Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l’incendio

 

UNI ISO 14017:2023

Adotta: ISO 14017:2022

Gestione ambientale – Requisiti con linee guida per la verifica e la convalida delle dichiarazioni relative all’acqua

 

UNI ISO 31600:2023

Adotta: ISO 31600:2022

Programmi di etichettatura dell’efficienza idrica – Requisiti con linee guida per l’attuazione

 

UNI 11636:2023

Scaffalature industriali metalliche – Validazione delle attrezzature di immagazzinamento

 

UNI EN 12929-2:2023

Recepisce: EN 12929-2:2015+A1:2022

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone – Disposizioni generali – Parte 2: Requisiti addizionali per le funivie bifune a va e vieni con vetture senza freni sul carrello

 

UNI EN ISO 14020:2023

Recepisce: EN ISO 14020:2023

Dichiarazioni e programmi ambientali per i prodotti – Principi e requisiti generali

 

UNI EN ISO 23861:2023

Recepisce: EN ISO 23861:2022

Atmosfere nei luoghi di lavoro – Agenti chimici presenti come miscela di particelle o vapori – Requisiti per la valutazione delle procedure di misura coi campionatori

 

UNI ISO 16000-3:2023

Adotta: ISO 16000-3:2022

Aria in ambienti confinati – Parte 3: Determinazione della formaldeide e di altri composti carbonilici nell’aria in ambienti confinati e nella camera di prova – Metodo di campionamento attivo

 

UNI ISO 14100:2023

Adotta: ISO 14100:2022

Linee guida sui criteri ambientali per progetti, asset e attività a sostegno dello sviluppo della finanza verde

 

 

																				

Aggiornamento normativo – Marzo 2023

UNI EN 16307-3:2023

Recepisce: EN 16307-3:2023

Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 3: Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati per circolare con carichi elevati (requisiti aggiuntivi alla EN 16307-1)

 

UNI/TR 11821:2023

Raccolta ed analisi di buone pratiche di economia circolare

 

UNI EN 12255-4:2023

Recepisce: EN 12255-4:2002

Impianti di trattamento delle acque reflue – Parte 4: Trattamento primario

 

UNI EN 17632-1:2023

Recepisce: EN 17632-1:2022

Building information modelling (BIM) – Modellazione e collegamento semantico (SML) – Parte 1: Schemi di modellazione generica

 

UNI EN ISO/ASTM 52909:2023

Recepisce: EN ISO/ASTM 52909:2022

Additive manufacturing di metalli – Proprietà dei pezzi finiti – Dipendenza delle proprietà meccaniche di metalli prodotti per fusione di letto di polveri dal loro orientamento e dalla loro localizzazione

 

UNI EN 12255-10:2023

Recepisce: EN 12255-10:2023

Impianti di trattamento delle acque reflue – Principi di sicurezza

 

UNI EN 12255-11:2023

Recepisce: EN 12255-11:2023

Impianti di trattamento delle acque reflue – Parte 11: Dati generali richiesti

 

 

																				

UNI EN ISO 16090-1:2023 Sicurezza delle macchine utensili

Il 19 gennaio 2023 è stata pubblicata la seconda edizione della norma UNI EN ISO 16090-1 “Sicurezza delle macchine utensili – Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer – Parte 1: Requisiti di sicurezza”.

La norma specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura (inclusi l’installazione e lo smantellamento, le modalità di trasporto e manutenzione) di fresatrici fisse, incluse le macchine in grado di eseguire operazioni di alesatura, centri di lavoro e macchine transfer progettate per l’uso in produzione continua, che sono destinate a tagliare a freddo metalli e altri materiali non combustibili ad eccezione del legno o materiali con caratteristiche fisiche simili a quelle del legno come definito nella norma UNI EN ISO 19085-1, e vetro, pietra e materiali lapidei agglomerati come definiti nella UNI EN 14618.

Questa edizione della norma, che sostituisce la prima edizione del 2019, si applica a:

  • alesatrici e fresatrici a comando manuale senza controllo numerico;
  • alesatrici e fresatrici a comando manuale con controllo numerico limitato;
  • centri di lavoro e fresatrici a controllo numerico;
  • macchine transfer e macchine per impieghi speciali.

La norma si applica anche alle macchine dotate dei seguenti dispositivi/attrezzature:

  • magazzino utensili;
  • cambiautensili;
  • meccanismi di movimentazione dei pezzi;
  • meccanismi di bloccaggio dei pezzi alimentati;
  • trasportatori di trucioli;
  • porte ad azionamento elettrico;
  • attrezzature aggiuntive per la tornitura;
  • attrezzature aggiuntive per la molatura

Nella nuova edizione della norma sono state aggiunte anche le cabine operatore mobili.

Questa seconda edizione annulla e sostituisce la prima edizione (ISO 16090-1:2017), che è stata tecnicamente revisionata.

Le principali modifiche sono le seguenti:

  • aggiornamento e aggiunta di funzioni di sicurezza nell’allegato J.
  • revisione delle modalità operative e modifica della designazione da MSO (modalità di funzionamento sicuro) a MO (modalità di funzionamento),
  • l’ex MSO 3 (modalità speciale opzionale per intervento manuale in condizioni operative limitate), nell’aggiunta attuale indicata come MO 3 (intervento manuale in condizioni operative limitate), è stato rivisto in modo che l’utilizzo di un dispositivo di abilitazione è comunque necessario, ovvero non è più possibile erogare il dispositivo di consenso.

 

Fonte: UNI