Aggiornamento normativo – Giugno 2024

UNI EN 12972:2024

Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Prova, controllo e marcatura delle cisterne metalliche

Recepisce 

EN 12972:2018+A1:2024

 

 

UNI EN ISO 56008:2024

Gestione dell’innovazione – Strumenti e metodi per la misura delle attività operative di innovazione – Guida

Recepisce 

EN ISO 56008:2024

 

 

UNI EN 17795-5:2024

Tecnologia dell’intrattenimento – Codici di condotta – Parte 5: Operazioni di sollevamento e movimento nel settore degli eventi

Recepisce 

EN 17795-5:2023

 

 

UNI EN 17879:2024

Strutture per eventi – Requisiti di sicurezza

Recepisce 

EN 17879:2023

 

 

UNI EN 17206-2:2024

Tecnologia dell’intrattenimento – Macchinari per palcoscenici e altre aree di produzione – Parte 2: Requisiti di sicurezza per tribune e ascensori a traliccio

Recepisce 

EN 17206-2:2023

 

 

UNI 11946:2024

Criteri di codifica delle informazioni tecniche per i sistemi di tubazioni in materiale termoplastico per il loro utilizzo come prodotti da costruzione nel Building Information Modeling (BIM)

 

 

UNI/TS 11945:2024

Valutazione di conformità ai requisiti definiti dalla UNI EN 17740 “Requisiti per i profili professionali relativi al trattamento e protezione dei dati personali”

 

 

Fonte: UNI- Ente Italiano normazione


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Piano Transizione 5.0: in arrivo decreto attuativo per innovazione e sostenibilità

Lo scorso 11 giugno è stata diffusa la bozza del testo del decreto attuativo della misura Transizione 5.0, contenente una serie di precisazioni e chiarimenti ulteriori in ordine alle modalità applicative dell’agevolazione. In attesa della pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo vediamo quali sono le novità più rilevanti inserite nella bozza. 

 

Vincoli e criteri di ammissibilità 

I progetti di innovazione ammissibili  dovranno avere come oggetto investimenti messi in atto in uno o più di un bene materiale nuovo strumentale tra quelli indicati nella legge di bilancio del 2017, in particolare nelle norme che avevano definito il piano Industria 4.0. La bozza del decreto attuativo diffusa nei giorni scorsi conferma i criteri chiave per accedere al credito d’imposta: gli investimenti devono portare a una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva interessata di almeno il 3%. Se calcolata sui processi, invece, la riduzione non deve essere inferiore al 5%

Il limite massimo annuale per singolo beneficiario è fissato a €50 milioni con i seguenti scaglioni:

  • fino al 35% per investimenti fino a €2,5 mln,
  • fino al 15% per investimenti tra €2,5 e €10 mln,
  • fino al 5% per investimenti oltre i €10 mln (con tetto dell’agevolazione a €50 mln).

Tra le novità, c’è il vincolo di poter accedere alle agevolazioni solo per un progetto alla volta. I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui all’articolo 12, comma 10, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 12, comma 7. 

 

Scadenze e tempistiche: alcuni chiarimenti del decreto

Il decreto attuativo chiarisce che, per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per l’anno in corso, si considerano completati anche i progetti il cui ultimo investimento è effettuato entro il 30 aprile 2025, a patto che al 31 dicembre 2024 sia stato versato un acconto almeno del 50% del valore dell’investimento.

 

Gli esclusi dal credito

Dal testo, tra l’altro, si evince con chiarezza il perimetro degli esclusi dalla agevolazione.

Nello specifico vengono escluse le seguenti casistiche:

  • imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
  • progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se: 

    • l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente; 
    • sono previsti meccanismi, incluso l’adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.
  • per il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (ex art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020), vengono esclusi dall’agevolazione i progetti di innovazione destinati a:
    • attività direttamente connesse ai combustibili fossili 
    • attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
    • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico
    • attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 

Le ultime 4 fattispecie presentano però alcune eccezioni indicate nell’art. 5 della bozza.

 

I prossimi step

Entro giugno si prevede la pubblicazione del Decreto attuativo con linee guida dettagliate che forniranno ulteriori chiarimenti su come accedere agli incentivi e rispettare i criteri del piano. Inoltre, è prevista l’apertura della piattaforma del GSE che faciliterà la gestione delle domande e l’assegnazione dei fondi.

L’attuale bozza dovrà ora passare al vaglio del ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

 

Bozza Decreto Attuativo L. 56 e D.L. 19

Scarica e leggi qui

 

																				

Aggiornamento normativo – Maggio 2024

UNI EN 1570-1:2024

Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili – Parte 1: Piattaforme elevabili fino a due livelli fissi di sbarco

Recepisce 

EN 1570-1:2024

 

 

UNI EN ISO/ASTM 52933:2024

Additive manufacturing di metalli – Ambiente, salute e sicurezza – Metodo di test per le sostanze pericolose emesse da stampanti 3D ad estrusione di materiale, in ambienti non industriali

Recepisce 

EN ISO/ASTM 52933:2024

 

 

UNI EN 12255-8:2024

Impianti di trattamento delle acque reflue – Trattamento e stoccaggio dei fanghi

Recepisce 

EN 12255-8:2024

 

 

UNI EN ISO 4126-10:2024

Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni – Parte 10: Dimensionamento delle valvole di sicurezza e dei dischi di rottura per il flusso bifase gas/liquido

Recepisce 

EN ISO 4126-10:2024

 

 

UNI EN ISO 13577-2:2024

Forni industriali e connesse apparecchiature di processo – Sicurezza – Parte 2: Sistemi di combustione e di movimentazione e trattamento dei combustibili

Recepisce 

EN ISO 13577-2:2023

 

 

UNI ISO 4302:2024

Apparecchi di sollevamento – Carichi del vento

Adotta 

ISO 4302:2016

 

 

UNI EN 13557:2024

Apparecchi di sollevamento – Dispositivi e stazioni di comando

Recepisce 

EN 13557:2024

 

 

UNI EN 1755:2024

Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifica – Requisiti supplementari per l’Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive

Recepisce 

EN 1755:2024

 

																				

Aggiornamento normativo – Aprile 2024

UNI ISO 22342:2024

Sicurezza e resilienza – Sicurezza per la protezione dei beni – Linee guida per lo sviluppo di un piano di sicurezza per un’organizzazione

Adotta 

ISO 22342:2023

 

 

UNI EN 12255-12:2024

Impianti di trattamento delle acque reflue – Parte 12: Controllo e automazione

Recepisce 

EN 12255-12:2024

 

 

UNI CEN/TS 17471:2024

Apparecchi di sollevamento – Gru caricatrici – Interfaccia tra le gru caricatrici e le piattaforme di lavoro

Recepisce 

CEN/TS 17471:2024

 

 

UNI EN ISO 3834-6:2024

Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici – Parte 6: Guida per l’applicazione della ISO 3834

Recepisce 

EN ISO 3834-6:2024

 

 

UNI/TR 11950:2024

Sicurezza e salute nell’uso degli esoscheletri occupazionali orientati ad agevolare le attività lavorative

 

 

UNI 10913:2024

Dispositivi di protezione individuale (DPI) – Linee guida per la redazione delle istruzioni ed informazioni del fabbricante

 

Fonte: UNI- Ente Italiano normazione


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Analizziamo il nuovo Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza dei prodotti

Il Regolamento sulla Sicurezza dei Prodotti dell’UE (GPSR), entrato in vigore nel maggio 2023, rappresenta un’importante trasformazione nella normativa europea verso un mercato interno più sicuro e trasparente, con obblighi chiari per gli operatori economici e maggiori garanzie per i consumatori.

Il Regolamento, divenuto obbligatorio dal 13 dicembre 2024, abroga la precedente direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti del 2001 (direttiva 2001/95/CE) e fornisce un nuovo quadro generale dell’UE sulla sicurezza dei prodotti per tenere il passo con le sfide della digitalizzazione e della crescente quantità di beni e prodotti venduti online. 

 

Campo di applicazione del Regolamento

Il campo di applicazione del regolamento rimane incentrato sull’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i consumatori, senza limiti di confine nel mercato interno. Viene introdotta una serie di definizioni chiare, incluso il concetto di “rischio”, “importatore” e “fornitore di servizi di logistica”, per migliorare la comprensione e l’applicazione delle norme.

Il regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione. Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell’Unione, il presente regolamento si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti.

 

Valutazione della sicurezza dei prodotti

La valutazione della sicurezza dei prodotti è disciplinata in modo più dettagliato attraverso gli articoli 6 e 8 del regolamento. Viene introdotta la presunzione di conformità per i prodotti che rispettano le norme europee pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. Inoltre, vengono delineati aspetti cruciali come la cybersicurezza e l’intelligenza artificiale.

La sicurezza dei prodotti deve essere valutata tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

  • le caratteristiche del prodotto, quali design, caratteristiche tecniche, composizione, imballaggio e istruzioni;
  • l’effetto su altri prodotti;
  • la presentazione del prodotto, l’etichettatura, eventuali avvertenze e istruzioni e informazioni di sicurezza;
  • le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto;
  • l’aspetto del prodotto, in particolare gli aspetti che imitano il cibo o che attraggono i bambini;
  • le caratteristiche di cybersecurity e le eventuali funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.

 

Operatori economici

Il regolamento prevede altresì la condizione indispensabile per immettere sul mercato UE le merci soggette al regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti ossia l’esistenza di un operatore economico stabilito nell’Unione Europea che assume le responsabilità già definite nel suddetto regolamento all’articolo 16. Ciò significa che ha la responsabilità di:

  • verificare l’esistenza di una dichiarazione UE di conformità di prestazione e relativa documentazione tecnica, quando prescritta;
  • conservare i precedenti documenti per il periodo prescritto dalle normative eventualmente applicabili;
  • fornire alle autorità di vigilanza le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrare la conformità del prodotto;
  • segnalare all’autorità eventuali rischi di sicurezza. Se un prodotto verrà richiamato, i consumatori avranno diritto alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso e anche di presentare reclami o di intraprendere azioni collettive.

 

Vendita online e a distanza

Per garantire la sicurezza dei prodotti, il Regolamento introduce nuovi doveri per le piattaforme di vendita online. Svincolandole da un ruolo puramente passivo, l’Autorità prevede che esse adottino processi interni per la sicurezza dei prodotti e siano registrate al portale Safety Gate, uno strumento online che permette ai consumatori di segnalare problemi e prodotti pericolosi alle autorità nazionali ed europee. Dovranno anche indicare il loro punto di contatto unico, consentendo ai destinatari dei prodotti di comunicare direttamente con loro. Infine, dovranno fornire ai consumatori le informazioni relative al fabbricante o alla persona responsabile dell’immissione sul mercato, l’identificazione del prodotto e le eventuali avvertenze sui prodotti.

 

																				

Aggiornamento normativo – Marzo 2024

UNI EN 12255-3:2024

Impianti di trattamento delle acque reflue – Parte 3: Trattamenti preliminari

Recepisce 

EN 12255-3:2024

 

 

UNI EN ISO 20685-2:2024

Ergonomia – Metodologie di scansione tridimensionale utilizzabili per l’acquisizione di dati antropometrici compatibili con i database internazionali – Parte 2: Protocollo di valutazione della forma esteriore del corpo e ripetibilità delle misure relative ai punti di repere antropometrici

Recepisce 

EN ISO 20685-2:2023

 

Fonte: UNI- Ente Italiano normazione


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Aggiornamento normativo – Febbraio 2024

EC 1-2024 UNI 11870:2022

Materiali contenenti amianto – Criteri e metodi per l’individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti

 

 

UNI EN 16307-5:2024

Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 5: Requisiti supplementari per carrelli spinti manualmente

Recepisce 

EN 16307-5:2023

 

 

UNI EN 88-1:2024

Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas – Parte 1: Regolatori di pressione per pressione di entrata non maggiore di 50 kPa

Recepisce 

EN 88-1:2022+A1:2023

 

 

UNI EN 17905:2024

Sistemi di trasporto intelligenti – eSafety – eCall HLAP in ambienti di rete ibridi a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto

Recepisce 

EN 17905:2023

 

 

UNI ISO/TS 31050:2024

Gestione del rischio – Linee guida per la gestione di un rischio emergente al fine di aumentare la resilienza

Adotta 

ISO/TS 31050:2023

 

 

UNI 11934:2024

Attività professionali non regolamentate – Ergonomo – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità

 

 

																				

Rischio elettrico: la guida INAIL per valutarlo e gestirlo correttamente

Ovunque sia presente una fonte di alimentazione di natura elettrica esiste potenzialmente un rischio di esposizione per gli operatori. Dove è presente questo rischio, decorrono automaticamente gli obblighi definiti all’interno del D.Lgs 81/08, negli articoli dall’80 all’87.

Gli aspetti relativi agli obblighi delle aziende, e alle misure preventive e protettive. Meritano a questo proposito particolare attenzione:

  • articolo 80 “Obblighi del datori di lavoro”, che introduce alcune misure di carattere generale in merito alla valutazione dei rischi;
  • articolo 82 “Lavori sotto tensione” ;
  • articolo 87 relativo alle sanzioni applicabili non esclusivamente al Datore di Lavoro ma anche per esempio al noleggiatore o al conducente in uso.

È necessario distinguere il caso in cui l’esposizione al rischio elettrico derivi dalla presenza o dall’uso di apparecchi o impianti, dal caso in cui si debba operare direttamente su parti attive di impianti elettrici non protette mediante isolamento, o “vicino” ad esse.

Nel primo caso, i lavoratori sono considerati utenti generici degli impianti e delle apparecchiature messi loro a disposizione, che dovrebbero risultare sicuri in quanto realizzati a regola d’arte.
In una fase iniziale, pertanto, il compito del datore di lavoro sarà quello di garantirsi che le sorgenti di rischio elettrico rese disponibili ai propri lavoratori siano progettate, costruite ed installate a regola d’arte, in conformità alle norme applicabili, tenendo conto proprio delle caratteristiche del lavoro, della classificazione degli ambienti e delle condizioni di rischio specifiche, nonché delle possibili condizioni di esercizio.

Per far ciò dovrà avvalersi della documentazione, delle dichiarazioni di conformità e delle altre attestazioni espressamente previste dalla legge. Dovrà altresì verificare che, pur in presenza di tali documenti e attestazioni, gli impianti, gli apparecchi e gli organi di collegamento mobile non presentino vizi palesi all’atto della messa in servizio e siano idonei alle effettive condizioni di installazione e di impiego.

Il livello di sicurezza così conseguito dovrà poi essere mantenuto mediante la formazione generale dei lavoratori e l’adozione di opportune procedure di uso e manutenzione, nonché mediante l’effettuazione di verifiche e controlli periodici.

Nel caso in cui si debba operare direttamente su parti attive non protette di impianti elettrici, o “vicino” ad esse, per gestire adeguatamente il rischio elettrico sono indispensabili la formazione specialistica dei lavoratori, l’adozione di specifiche procedure di lavoro e di idonei dispositivi di protezione collettivi ed individuali, secondo quanto prescritto dalle leggi e dalle norme tecniche applicabili.

 

Guida alla valutazione e gestione del rischio elettrico

Scarica e leggi qui

 

Fonte: INAIL

																				

Aggiornamento normativo – Gennaio 2024

UNI EN 19:2024

Valvole industriali – Marcatura delle valvole metalliche

Recepisce 

EN 19:2023

 

 

 

UNI EN 16005:2024

Porte pedonali motorizzate – Sicurezza in uso – Requisiti e metodi di prova

Recepisce 

EN 16005:2023

 

 

 

UNI EN ISO 23062:2024

Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza le macchine per fonderia e per la preparazione delle forme e delle anime e per le attrezzature ad esse associate

Recepisce 

EN ISO 23062:2022

 

 

 

UNI ISO/TS 9241-620:2024

Ergonomia dell’interazione uomo-sistema – Parte 620: Il ruolo del suono per gli utenti di sistemi interattivi

Adotta 

ISO/TS 9241-620:2023

 

 

 

UNI EN 12255-9:2024

Impianti di trattamento delle acque reflue – Parte 9: Controllo dell’odore e ventilazione

Recepisce 

EN 12255-9:2023

 

 

 

UNI CEN ISO/TR 9241-100:2024

Ergonomia dell’interazione uomo-sistema – Parte 100: Panoramica delle norme della serie ISO 9241 relative all’ergonomia del software

Recepisce 

CEN ISO/TR 9241-100:2023

 

 

 

UNI ISO/TS 14074:2024

Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Principi, requisiti e linee guida per la normalizzazione, la ponderazione e l’interpretazione

Adotta 

ISO/TS 14074:2022

 

 

 

UNI ISO 14066:2023

Informazioni ambientali – Requisiti di competenza per validatori e verificatori di informazioni ambientali

Adotta 

ISO 14066:2023

 

 

 

UNI ISO/TR 9241-610:2024

Ergonomia dell’interazione uomo-sistema – Parte 610: Impatto della luce e dell’illuminazione sugli utenti di sistemi interattivi

Adotta 

ISO/TR 9241-610:2022

 

 

 

UNI ISO/TS 56010:2024

Gestione dell’innovazione – Esempi illustrativi della ISO 56000

Adotta 

ISO/TS 56010:2023

 

 

 

UNI ISO/TR 9241-380:202

Ergonomia dell’interazione uomo-sistema – Parte 380: Risultati dell’indagine sulle caratteristiche degli HMD (Head-Mounted Display) riguardanti l’interazione uomo-sistema

Adotta 

ISO/TR 9241-380:2022

 

 

Fonte: UNI- Ente Italiano normazione


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Aggiornamento normativo – Dicembre 2023

UNI/PdR 155:2023

Gestione dell’innovazione sostenibile – Linee guida per la gestione dei processi di innovazione sostenibile nelle imprese attraverso l’open innovation

 

 

EC 1-2023 UNI EN ISO 16090-1:2023

Sicurezza delle macchine utensili – Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer – Parte 1: Requisiti di sicurezza

 

 

UNI CEN ISO/TR 9241-311:2023

Ergonomia dell’interazione uomo-sistema – Parte 311: Applicazione della norma ISO 9241-307: Schermi LCD per postazioni di lavoro (ISO/TR 9241-311:2022)

Recepisce 

CEN ISO/TR 9241-311:2023

 

 

UNI EN 1417:2023

Macchine per materie plastiche e gomma – Mescolatori a cilindri – Requisiti di sicurezza

Recepisce 

EN 1417:2023

 

 

UNI CEN/TS 17973:2023

Sicurezza dei giocattoli – Categorizzazione dei materiali che costituiscono gli slime

Recepisce 

CEN/TS 17973:2023