PROGETTAZIONE, FORNITURA, MARCATURA CE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

Tenendo conto del movimento da compiere e del carico da movimentare, Contec Industry è in grado di progettare e realizzare attrezzature ed apparecchi fornendo soluzioni adeguate alle specifiche esigenze dei clienti.

Le attrezzature sono progettate e costruite in conformità a quanto previsto dalla DIRETTIVA 2006/42/CE e ai requisiti delle seguenti norme principali:

UNI EN ISO 12100 – Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione.

UNI EN 13155 – Apparecchi di sollevamento. Sicurezza – Attrezzature amovibili di presa del carico.

In ottemperanza alla norma ISO 9927-1 Contec Industry srl garantisce inoltre le ispezioni regolari e approfondite da parte dell’ingegnere esperto, con verifica dei cicli vita residui.

Contec Industry srl può inoltre certificare e marcare CE le attrezzature esistenti, con la costituzione e conservazione del fascicolo tecnico relativo.

 

Consultate il nostro nuovo catalogo relativo alle attrezzature di sollevamento nella sezione CATALOGHI

																				

Denuncia Inail apparecchi di sollevamento

Le attrezzature di sollevamento che rientrano nell’allegato VII del d.lgs. 81/2008 e s.m.i sono soggette a denuncia di messa in servizio e prima verifica periodica da parte dell’Inail, Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti.
Secondo le disposizioni dell’art. 71 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio delle attrezzature.

Contec Industry offre la consulenza tecnica necessaria per l’espletamento delle pratiche necessarie relative alla messa in servizio di tutte le attrezzature soggette.

																				

UNI ISO 9927 – Le ispezioni approfondite su macchinari di sollevamento: le competenze di Contec Industry

In ottemperanza alla norma UNI ISO 9927-1, Contec Industry srl garantisce le ispezioni regolari su macchine ed accessori per il sollevamento effettuate da ingegnere esperto.

L’ispezione approfondita deve essere necessariamente eseguita – ad esempio –  in casi di:

1.     Cambio di caratteristiche d’uso del macchinario;

2.     Grave incidente, con o senza infortuni;

3.     Sostituzione/modifica di un elemento strutturale;

4.     Per macchine di età superiore a 10 anni;

5.     per esplicita richiesta degli Organi di Controllo o del Datore di Lavoro

L’ispezione approfondita inoltre

  • analizza anche lo stato delle strutture della macchina, anche a mezzo di prove di laboratorio;
  • può richiedere lo smontaggio di parti della macchina e il controllo con sistemi di analisi specifici;
  • dichiara, sulla base di un documento “storico” creato in stretta collaborazione con l’utilizzatore, se la macchina è in grado di effettuare ulteriori cicli di lavoro (dichiarazione di vita residua).

Le attrezzature di sollevamento vengono progettate “a fatica”, seguendo delle normative specifiche (FEM,DIN, EN), e secondo degli spettri di carico e un numero di cicli previsto in fase di progetto. Va quindi controllato se tale limite sia stato raggiunto prima del periodo di vita ipotizzato dal costruttore o se rimanga ulteriore “vita residua” all’attrezzo, in relazione al reale utilizzo e alle condizioni di carico previste in fase di progetto.

 Quindi superate delle scadenze prefissate, secondo quanto prescritto da alcune Norme Tecniche o da procedure di controllo adottate da alcune Regioni o dalle istruzioni dei costruttori delle attrezzature, si deve procedere all’accertamento del periodo residuo di esercizio dell’apparecchio o attrezzatura di sollevamento.

L’intervento che Contec Industry offre alla propria clientela,  tramite un proprio ingegnere esperto, è – di norma – così strutturato:

  1. esame della documentazione dell’attrezzatura o dell’apparecchio di sollevamento e individuazione della classe dell’apparecchio (dichiarazione di conformità CE, libretto di uso e manutenzione, certificati funi, catene, ganci ed accessori, registri delle verifiche, verbali delle verifiche periodiche ASL);
  2. controllo del programma di ispezione e manutenzione effettuato;
  3. valutazione mediante controlli visivi, non distruttivi e prove di carico dello stato di usura, di corrosione, dello stato delle saldature dell’attrezzatura e dei componenti;
  4. esame della funzionalità dei meccanismi;
  5. calcolo dei cicli vita residui, in base alla classe dell’apparecchio, allo stato di conservazione e ai cicli vita effettuati;
  6. rilascio di resoconto tecnico dell’ingegnere esperto con le conclusioni derivanti dall’ispezione approfondita riportante:
    1. lo scopo dell’ispezione;
    2. eventuali controlli NDT e/o altre ispezioni ancora da eseguire;
    3. difetti o anomalie riscontrate;
    4. dichiarazione se vi siano o meno cause di preoccupazione riguardanti l’ulteriore impiego dell’attrezzatura;
    5. calcolo dei cicli vita residui.
																				

Ispezioni sugli apparecchi di sollevamento UNI ISO 9927

Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) obbliga i datori di Lavoro a effettuare i controlli e le verifiche su tutte le attrezzature di lavoro.

In particolare l’art.71 al comma 4 sancisce che “Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e’ previsto.

Inoltre al comma 8 sancisce che “Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

     2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

E infine al comma 9 sancisce che “I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

La norma UNI ISO 9927 introduce ulteriori chiarimenti circa le “ispezioni”, “i controlli”, “la vita residua”, “l’ingegnere esperto”.

Le ispezioni approfondite sono raccomandate ad intervalli periodici dalla messa in servizio, come indicati ad esempio nel  Punto 7.3 Norma ISO 9927-3:2005 relativamente alle gru ed estensivamente applicabili, salvo diverse indicazioni del costruttore, anche alle attrezzature sottogancio: 4 anni, 8 anni, 10 anni 12 anni, 14 anni, ed ogni anno dopo il 14°.

E’ pertanto opportuno procedere alle ispezioni e controlli periodici approfonditi sopra citate, secondo quanto prescritto dalle norme tecniche o dalle procedure di controllo adottate in alcune Regioni dagli organi competenti, alla effettuazione di un accertamento del periodo residuo di esercizio dell’apparecchio (calcolo cicli di vita residua) e alla contestuale “ispezione approfondita” (Punto 7 Norma ISO 9927-3:2005) da parte dell’Ingegnere Esperto ( Punto 5.2.2 della Norma UNI ISO 9927-1).

La normativa – in particolare – identifica quest’ultimo come un ingegnere esperto con comprovata formazione ed esperienza in materia di apparecchiature di sollevamento in grado di giudicare la condizione di sicurezza dell’apparecchio, ovvero valutare ed attestare l’idoneità dal punto di vista del suo funzionamento in sicurezza. L’ingegnere esperto può decidere – anche a seguito di dello smontaggio di elementi di carpenteria – quali misure devono essere adottate al fine di mantenere in esercizio l’apparecchiatura e allo stesso tempo garantire al proprietario, a fronte di interventi di riparazione, un eventuale uso futuro dell’apparecchio in sicurezza.

Contec Industry srl garantisce le ispezioni regolari effettuate da un proprio ingegnere esperto secondo la normativa vigente.