
Scale fisse a pioli: requisiti di sicurezza, marcature obbligatorie e utilizzo corretto
Il documento “Scale fisse a pioli su impianti industriali” della Suva delinea i requisiti di sicurezza per l’installazione e l’uso delle scale fisse a pioli sugli impianti industriali, in conformità alla norma ISO 14122-4. Il documento rappresenta uno strumento utile per migliorare la sicurezza negli impianti industriali, fornendo indicazioni pratiche e dettagliate che aiutano a ridurre i rischi associati all’uso delle scale fisse a pioli.
Vengono specificati i criteri di costruzione, uso e manutenzione, con particolare attenzione all’antiscivolo, alla prevenzione delle cadute e all’accesso sicuro. Le scale fisse sono consentite solo per utilizzi occasionali (circa una volta al mese), mentre per usi più frequenti si consigliano scale a pedata.
Sono inclusi requisiti dettagliati per i dispositivi anticaduta e le marcature obbligatorie.
Scale fisse a pioli su impianti industriali – SUVA
Fonte: Suva

Sicurezza delle PLE e prevenzione dei rischi: la circolare MLPS raccomanda verifiche periodiche dettagliate
La Circolare n. 7 del 12 settembre 2024, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, affronta le problematiche legate alla sicurezza nell’uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) ed è scaricabile al seguente link. Il documento è stato redatto in seguito a frequenti incidenti sul lavoro, spesso dovuti a cedimenti strutturali delle PLE.
Il Ministero, in collaborazione con INAIL e il Coordinamento Tecnico Interregionale, ha analizzato gli incidenti degli ultimi dieci anni, rilevando che molti sono causati da problemi di fatica strutturale e saldature non corrette. La circolare raccomanda una manutenzione costante e verifiche periodiche dettagliate per prevenire rischi.
Viene sottolineata l’importanza di documentare ogni controllo, mantenendo aggiornato un registro, e vengono indicati i punti critici delle PLE da monitorare con attenzione.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nuovo standard sugli apparecchi di sollevamento e azioni dei carichi
È recente il recepimento da parte di UNI dello standard internazionale EN 13001-2:2021- Crane safety. General design. Load actions
La norma specifica le azioni di carico e le combinazioni di carico per il calcolo degli effetti del carico come base per la verifica della sicurezza di un apparecchio di sollevamento e dei suoi componenti principali.
Viene utilizzata insieme alle altre parti generiche della serie UNI EN 13001 che, in quanto tali, specificano le condizioni e i requisiti di progetto per prevenire i pericoli di natura meccanica degli apparecchi di sollevamento e un metodo di verifica di quei requisiti.
I requisiti specifici per particolari tipi di gru sono forniti nelle norme di prodotto europee appropriate per il particolare tipo di gru (allegato E)
Di seguito è riportato un elenco di situazioni ed eventi pericolosi significativi che potrebbero comportare rischi per le persone durante l’uso normale e un uso improprio ragionevolmente prevedibile.
La clausola 4 di questo documento fornisce i mezzi per ridurre o eliminare i rischi di guasti meccanici dovuti a :
- instabilità del corpo rigido della gru o di sue parti (ribaltamento);
- superamento dei limiti di forza (resa, ultimo, fatica);
- instabilità elastica della gru o di sue parti o componenti (instabilità, rigonfiamento).
I pericoli coperti da questo documento sono identificati dall’Allegato G.
Fonte: UNI- Ente Italiano normazione
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I rischi delle attività di manutenzione
La sicurezza delle macchine e la prevenzione degli infortuni professionali sono oggetto del contributo diffuso da ATS Brianza “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese”.
Un’intera sezione è dedicata alla gestione della sicurezza delle macchine nel tempo ed è qui che vengono approfonditi i rischi associati alle attività di manutenzione.
Photo Credit: ATS Brianza
L’art. 28 comma del D.Lgs. 81/2008 richiede che il DVR contenga l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro oltre a redigere un programma di adeguamento per le situazioni che comportano un rischio residuo significativo e migliorabile, deve garantire il mantenimento nel tempo di macchine ed impianti in modo che non perdano i requisiti di adeguatezza certificati dal costruttore.
La manutenzione è un’attività ad alto rischio e deve essere eseguita in modo sicuro, con un’adeguata protezione, sia per gli addetti alla manutenzione che per le altre persone eventualmente presenti sul posto di lavoro.
Oltre ai normali rischi associati a qualsiasi ambiente di lavoro, durante le operazioni di manutenzione, i lavoratori sono esposti ad alcuni rischi specifici.
Ad esempio il fatto di dover operare in prossimità di organi in movimento o di elementi attivi in tensione, quando il macchinario oggetto di manutenzione fa parte di una linea di produzione.
Per questo motivo, è opportuno che siano individuati i limiti di azione di ogni lavoratore prevedendo almeno un soggetto preposto alla manutenzione delle macchine/impianti che sia in possesso di adeguate competenze.
Quando la manutenzione è affidata all’esterno con appalto, i lavoratori inviati ad eseguire interventi presso le società appaltanti si trovano spesso a dover cambiare contesto lavorativo e ambiente, e ciò ha come risultato un incremento del rischio di commettere errori che possano dar luogo ad incidenti.
Alcuni contesti produttivi richiedono tempi per l’esecuzione della manutenzione estremamente ridotti, per ridurre al minimo i rallentamenti o arresti della produzione. Le riparazioni diventano attività ad alta priorità, ed i lavoratori si trovano a dover operare sotto la pressione del tempo.
Il D.Lgs. 81/2008 impone a tutte le imprese di condurre la valutazione di tutti i rischi compresi quelli derivanti dalle attività di manutenzione.
La valutazione del rischio per le operazioni di manutenzione è un compito particolarmente difficile a causa delle incertezze del lavoro manutentivo; è possibile, infatti, dover iniziare un certo intervento di manutenzione correttiva e scoprire che ulteriori interventi non previsti sono necessari.
Per tale motivo è opportuno coinvolgere nel processo di valutazione del rischio gli stessi lavoratori che effettuano le attività manutentive. Senza il contributo di coloro che eseguono il lavoro, è difficile identificare tutti i pericoli, analizzare i vari aspetti del lavoro e le situazioni che potrebbero sorgere e decidere i metodi più efficaci e adeguati per prevenire e controllare il rischio.
Di estrema importanza risultano essere l’individuazione l’applicazione delle misure di prevenzione riguardanti le attività di manutenzione macchine/impianti assegnate alle varie figure aziendali.
Tra i principali accorgimenti, in fase di manutenzione, risulta necessario la corretta gestione delle chiavi a bordo macchina. Una delle principali cause di incidente ed infortunio, infatti, nelle fasi di manutenzione o pulizia di una macchina o di un impianto è la riattivazione non intenzionale o inattesa di fonti di energia.
Ne abbiamo parlato in un approfondimento specifico che puoi rileggere qui: Gestire il rischio di movimenti incontrollati delle macchine
Fonte: ATS Brianza
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Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati
Il Ministero del Lavoro – con Decreto direttoriale n. 36 del 17 maggio 2021 – ha comunicato la lista dei soggetti abilitati al controllo periodico delle attrezzature di lavoro, descrivendo nuovamente gli adempimenti che devono essere effettuati nell’iter di verifica.
Il controllo e la manutenzione delle attrezzature di lavoro sono previste dal Testo Unico della Sicurezza sul lavoro D.lgs81/08.
La norma impone al datore di lavoro di verificare lo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature avvalendosi di specifici soggetti, dotati di determinati requisiti.
Per ogni attrezzatura vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.
La prima verifica è riservata all’INAIL, che deve provvedere nel termine di 45 giorni dalla messa in servizio delle attrezzature.
Le verifiche successive, o qualora sia scaduto inutilmente il termine indicato per la prima – il datore di lavoro potrà rivolgersi ai soggetti abilitati, pubblici e privati, indicati nell’elenco condiviso dal Ministero.
L’articolo 71, comma 11 del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede infatti che le attrezzature dell’allegato VII siano sottoposte a verifica con cadenza regolare.
Il decreto è strutturato in 7 articoli, che specificano:
- rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati;
- variazione delle abilitazioni;
- iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati;
- sospensione dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati;
- cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati;
- elenco dei soggetti abilitati;
- obblighi dei soggetti abilitati.
Obblighi dei soggetti abilitati
I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate.
Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione e tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – attraverso specifica Commissione – può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base per l’idoneità dei soggetti abilitati. entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati.
Fonte: Ministero del Lavoro
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Giugno è il Mese della Manutenzione
A.I.MAN. – Associazione Italiana Manutenzione ha lanciato un fitto piano attività per il 2021.
Tra queste spicca l’iniziativa “il mese della manutenzione” in doppia edizione (Giugno e Novembre).
Il format è stato testato con successo lo scorso Novembre 2020 e l’evento sarà ancora in modalità webinar, da remoto.
L’anteprima si inserisce in concomitanza di un altro importante evento Energy Week – la settimana dell’Efficienza Energetica in ambito industriale. La scelta deriva dalla connessione tra le figure di Energy Manager e Maintenance Manager e perché anche nella manutenzione è evidente un forte orientamento verso la direzione green.
Gli appuntamenti sono:
- Apertura ufficiale – 7 Giugno
- 19a edizione di MaintenanceStories – Fatti di Manutenzione
- WebstoriesTM, i casi di successo
- Building Asset Management Days – tutti i lunedì del mese di giugno
- XXIX Congresso Nazionale A.I.MAN. – 2a Edizione del format “CèManutenzioneXte”
- 5° Convegno dell’Osservatorio Italiano della Manutenzione 4.0 – con la condivisione della Survey 2021 su: Transizione Verde, Trasformazione Digitale, Innovazione e Persone
Per consultare il calendario completo e iscriversi: https://www.eventindustriali.com/il-mese-della-manutenzione/giugno/
Photo credit: Il mese della manutenzione
Fonte: A.I.MAN.
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UNI/TS 11805-1:2021 Specifica tecnica per carrelli industriali con braccio gru
È entrata in vigore a Marzo 2021 la specifica tecnica UNI/TS 11805-1:2021 “Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifica – Parte 1: Requisiti addizionali per la movimentazione di carichi sospesi con carrelli semoventi controbilanciati e retrattili, con guidatore a bordo e portata fino a 10.000 kg”.
La specifica tecnica fornisce i requisiti per le varie tipologie di carrelli industriali controbilanciati e retrattili (con sollevatore o con carrello porta forche retrattile), specificati nello scopo della EN ISO 3691-1, qualora dotati di attrezzature o utensili per la movimentazione di un singolo carico sospeso, libero di oscillare in qualsiasi direzione [fonte UNI].
Applicare ad un carrello elevatore attrezzature particolari – tra cui bracci gru – per un uso diverso da quello previsto dal costruttore, è un’operazione che comporta rischi specifici connessi a tale modifica, che costituisce a tutti gli effetti una modifica sostanziale e richiede la ri-marcatura CE del mezzo.
La specifica tecnica UNI/TS 11805-1:2021 disciplina l’allestimento di quest’attrezzatura su un carrello elevatore, prevedendo alcune importanti novità
- Test di stabilità: la determinazione della portata effettiva deve avvenire attraverso prove di stabilità effettuate su piattaforme inclinabili o equivalenti, tenendo conto delle disposizioni fornite dalla specifica tecnica.
- Formazione dell’operatore: è prevista una formazione specifica e aggiuntiva per gli operatori addetti all’utilizzo dei carrelli dotati di braccio con gancio, relativamente al montaggio/rimozione dell’attrezzatura, all’utilizzo e alle operazioni di manipolazione dei carichi in sicurezza.
Fonte: UNI
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Apparecchi di sollevamento materiali e verifica periodica
Il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro passa anche attraverso l’esperienza, raccolta in un archivio di pareri tecnici elaborati nell’espletamento delle attività di verifica periodica e di accertamento tecnico da INAIL.
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI L’accertamento tecnico per la verifica periodica è il titolo del volume realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail.
L’articolo 71 comma 11 del d.lgs 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di sollevamento persone elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
In questo contesto Inail ha un doppio ruolo:
- titolare della prima di tali verifiche periodiche, che gestisce direttamente, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale, o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati.
- organo tecnico delle autorità preposte alla sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva macchine, predisponendo pareri sulla conformità delle attrezzature di sollevamento e verificando il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza individuati come carenti in fase di avvio dell’iter di sorveglianza.
È evidente che il patrimonio informativo e le competenze maturate grazie a queste attività rappresentano un’importante fonte tecnica per migliorare e rendere più efficace l’attività di verifica periodica.
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI L’accertamento tecnico per la verifica periodica riporta una rassegna delle non conformità rilevate su attrezzature di lavoro afferenti al gruppo SC di cui al d.m. 11 aprile 2011:
Allegato II – Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
“ 1.1.1. Gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga”
Ogni scheda ha 3 sezioni specifiche:
- descrittiva: individua la tipologia di macchina, riportandone denominazione del fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e destinazione d’uso e modalità di utilizzo;
- normativa: riporta le norme tecniche armonizzate di riferimento, dove disponibili;
- accertamento tecnico: indica la segnalazione di presunta non conformità, descrivendo la situazione di pericolo ravvisata, e riporta il parere tecnico riferito a carenze segnalate e ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti non conformi.
Fonte: INAIL
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Apparecchi di sollevamento persone e verifica periodica
Il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro passa anche attraverso l’esperienza, raccolta in un archivio di pareri tecnici elaborati nell’espletamento delle attività di verifica periodica e di accertamento tecnico da INAIL.
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PERSONE L’accertamento tecnico per la verifica periodica è il titolo del volume realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail.
L’articolo 71 comma 11 del d.lgs 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di sollevamento persone elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
In questo contesto Inail ha un doppio ruolo:
- titolare della prima di tali verifiche periodiche, che gestisce direttamente, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale, o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati.
- organo tecnico delle autorità preposte alla sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva macchine, predisponendo pareri sulla conformità delle attrezzature di sollevamento e verificando il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza individuati come carenti in fase di avvio dell’iter di sorveglianza.
È evidente che il patrimonio informativo e le competenze maturate grazie a queste attività rappresentano un’importante fonte tecnica per migliorare e rendere più efficace l’attività di verifica periodica.
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PERSONE L’accertamento tecnico per la verifica periodica riporta una rassegna delle non conformità rilevate su attrezzature di lavoro afferenti al gruppo SP di cui al d.m. 11 aprile 2011:
“ 1.1.2. Gruppo SP -Sollevamento persone
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere illustrando gli esiti delle azioni di sorveglianza del mercato intraprese. “
Fonte: INAIL
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Attrezzature di lavoro e verifiche periodiche: le nuove tariffe
La Nota n. 18860 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata nelle scorse settimane, confermato l’aggiornamento delle tariffe per effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’art.71 del D.Lgs. n. 81/2008.
Le verifiche periodiche sono dei controlli che valutano l’effettivo stato di conservazione e di efficienza, in termini di sicurezza, per diverse tipologie di macchine. L’elenco è inserito nell’allegato VII del D. Lgs. 81/08 (es. gru a torre, gru su autocarro, piattaforme di lavoro elevabili, paranchi utilizzati per il sollevamento con portata >200 Kg, autogru, ecc..).
La periodicità della verifica varia a seconda della tipologia dell’attrezzatura, del tipo di utilizzo e dell’età della macchina.
L’acquisto di una attrezzatura nuova – tra le tipologie elencate nell’allegato VII del D. Lgs. 81/08 – obbliga il datore di lavoro alla presentazione di richiesta di immatricolazione e – successivamente – richiesta di prima verifica periodica sull’applicativo CIVA del portale INAIL.
[ Scarica il nostro SOS Industry Come utilizzare il nuovo portale CIVA ]
La prima verifica periodica viene, infatti, viene effettuata da INAIL, attraverso le sedi territoriali di competenza. Le verifiche periodiche successive, invece, possono essere effettuate o dalle ASL oppure dai soggetti abilitati incaricati direttamente dal Datore di Lavoro.
Per quanto riguarda le tariffe, è previsto un aggiornamento automatico biennale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
Le nuove tariffe sono suddivise per raggruppamento:
- Gruppo SP – mezzi e attrezzature per il sollevamento delle persone (piattaforme di lavoro autosollevanti, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree, ponti mobili, ecc.)
- Gruppo SC – attrezzature per il sollevamento materiali (carrelli semoventi telescopici, idroestrattori, argani, paranchi, gru e autogru)
- Gruppo GVR – gas, vapore, riscaldamento (recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni)
Inoltre si distinguono tra quelle relative alla prima verifica periodica e quelle relative alle verifiche periodiche successive.
Fonte: Nota n. 18860 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali