NUOVA DIRETTIVA PED 2014/68/UE : OBBLIGATORIA DAL 19 LUGLIO 2016
A livello europeo, è prevista una serie di requisiti per la commercializzazione e messa in servizio delle attrezzature industriali. Il primo depositario di questi adempimenti è il Fabbricante. Sin dalla progettazione e fabbricazione, infatti, l’attrezzatura deve garantire il rispetto di requisiti di sicurezza tali per cui, se debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione, non sia messa a rischio la salute e la sicurezza delle persone. Elemento di garanzia in questo senso è la MARCATURA CE
In ambito attrezzature a pressione, per poter riportare la Marcatura CE, le attrezzature e gli insiemi devono essere
sottoposti ad una procedura di verifica della conformità ai requisiti della Direttiva PED (Pressure Equipment Directive 2014/68/UE) sulla base di differenti specifiche a seconda del rischio pressione, ad opera di un Organismo Notificato.
La Direttiva PED richiede la Marcatura CE per l’immisione di tali attrezzature sul mercato comunitario europeo.
La nuova direttiva PED 2014/68/UE ha sostituito la vecchia direttiva 97/23/CE, (che sarà abrogata a partire dal 19 luglio 2016)
■ IL RECEPIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA
Il recepimento della Direttiva 2014/68/UE è stato suddiviso in diverse fasi:
– il 28 febbraio 2015 è stato il termine ultimo entro cui recepire le disposizioni legislative relative alla classificazione dei fluidi in Art. 13
– Il 1 giugno 2015 è entrata in vigore per le parti legate al Regolamento CE 1272/2008. Le attrezzature a pressione immesse sul mercato a partire dal 1° giugno 2015 dovranno tenere conto della nuova classificazione dei fluidi.
– Entro il 18 luglio 2016 dovranno essere recepite le disposizioni relative agli altri articoli, in particolare quelli legati alla responsabilità degli operatori economici.
L’applicazione della nuova Direttiva è obbligatoria dal 19 luglio 2016.
■ LE NOVITA’ INTRODOTTE
La principale differenza riguarda la categorizzazione dei fluidi.
La vecchia Direttiva seguiva una classificazione in accordo alla Direttiva 67/548/CEE, che verrà sostituita dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il 01/06/2015.
Le restanti differenze riguardano una miglior definizione dei ruoli degli operatori economici coinvolti ed alcune modifiche nella denominazione dei moduli relativi alle procedure di conformità. Relativamente a quest’ultimo punto, l’ Importatore e il Distributore, prima dell’immissione sul mercato, sono tenuti a verificare che il Fabbricante abbia seguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità (art. 14) e devono accertarsi che il Fabbricante abbia realizzato la Documentazione Tecnica.
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